Codice della strada - Art. 122. Esercitazioni di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 122. Esercitazioni di guida.

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validit�  della patente ad altre categorie di veicoli ed � in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti � rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121,  che deve avvenire entro sei mesi  dalla data di  presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento  della patente. Entro il termine di cui al  periodo  precedente  non  sono consentite pi� di due prove. (1)(1a)

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali � stata richiesta la patente o l'estensione di validit�  della medesima, purch� al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di et�  non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessit� . (2)

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno � sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalit�  di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di  guida  di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente comma. (1) (1b)

6. L'autorizzazione � valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

(1)(2) Periodo soppresso dall'art. 11 comma 1 lett. d) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 in G.U. del 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord. n. 27.

    

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articolo 122 codice della strada: la sentenza n. 21276 della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, del 17/05/2013 ritiene integrato l�illecito amministrativo contemplato dall�art. 122, comma 8, codice della strada e non la contravvenzione di guida senza patente, da parte del soggetto che, dopo aver subito la revoca della patente, munito del solo foglio rosa, si ponga alla guida di un autoveicolo senza avere accanto, in funzione di istruttore, un soggetto munito di patente valida. La Corte ha infatti avallato la tesi del ricorrente che, ritenuto colpevole in primo grado della contravvenzione di guida senza patente, ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna e censurandola per violazione di legge.