Codice della strada - Art. 116. Patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore.

 1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali  documenti  sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del  Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi dell'articolo 118-bis. 
 

2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida occorre  presentare  apposita  domanda  al competente  ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio, l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema informatico, delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni professionali,  con   l'obiettivo   della  massima  semplificazione amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  ue,  si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli per ciascuna di esse indicati:

    a) AM: 
      1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i motori elettrici;
      2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
      3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i veicoli elettrici, la  cui  velocità   massima per costruzione  e'inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui cilindrata  del  motore  e'inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua massima è inferiore o uguale a 4 Kw per i motori elettrici;
   

b) A1:
      1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1 kW/kg;
      2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
  

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
  

d) A:
      1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta (categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
      2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);    
  

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera  a), numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg (categoria L7e) (550 kg per  i veicoli  destinati  al  trasporto  di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW. Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
   

 f) B: autoveicoli la cui massa  massima autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata  non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  può essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata superi  750  kg,  purché la massa  massima  autorizzata  di   tale combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi 3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di una  prova  di capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  può  condurre  tali complessi di veicoli; 
   

g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
   

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di questa categoria può essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
   

i) C1E:
      1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
      2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
   

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e progettati  e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre  al conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;
   

m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; 
   

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;
   

o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzatae' superiore a 750 kg;
   

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi 750 kg;
 

q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata supera 750 kg.
 

4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  più minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di veicoli di particolari tipi e caratteristiche,  e possono  indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su veicolo munito di cambio di velocità  automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo  dotato  di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le categorie A o A1 o A2. 
 

6. La validità  della patente può essere  estesa  dal  competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a  categorie di patente  diversa da quella posseduta.
 

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico europeo.
 

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
patente di guida di categoria B1 o B.
 

9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8 sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A; ai  fini  del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente  abbia almeno la patente  di categoria B1.
 

10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale di tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di idoneità   fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni alla
stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119, comma 10.
 

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono  la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
 

12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta  categoria devono inoltre   conseguire il relativo certificato  di  abilitazione,  idoneità , capacità  o  formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi e statistici.
Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai minorati fisici.
 

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito dello stesso comune,  viene  effettuata  dal  competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la navigazione  e  i   sistemi   informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.561. 

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1001 a € 4004. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.602. 

17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 

 

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo VI.

 


Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 116 codice della strada: la Sezione IV della Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 15023 del 01/04/2014 ha sancito che - ai sensi dell'art 116 (Patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore) e dell'art 122 (Esercitazioni di guida) del codice della strada - la conduzione di veicoli a motore, senza aver previamente conseguito l'autorizzazione all'esercizio della guida (foglio rosa) configura il reato di guida senza patente, a prescindere dalla presenza, a fianco del conducente e in qualità di passeggero, di un soggetto titolare di patente di guida e come tale abilitato alla legittima conduzione di veicoli a motore.