Codice della strada - Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneit�  delle macchine agricole.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneit�  delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro  delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo modalit�  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entit�  tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalit�  stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero pu� essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit� .

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 107 codice della strada: cos� come l'art 75 C.d.S "Accertamento dei requisiti di idoneit� alla circolazione e omologazione", la norma in commento si preoccupa di accertare i requisiti d'idoneit� delle macchine agricole, nel rispetto delle peculiarit� di questi veicoli. Spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato Interministeriale per le macchine agricole, stabilire con decreto le modalit� in cui deve eseguirsi l'omologazione del prototipo. Il regolamento approvato con decreto ministeriale n. 277 del 2/05/2002 ha stabilito la competenza al rilascio delle autorizzazioni e la possibilit� di fare ricorso a verifiche alternative o sperimentali su domanda del costruttore del mezzo. Esso stabilisce inoltre le procedure con cui i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti devono eseguire le verifiche di conformit�.