DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

Codice delle assicurazioni private

Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
Coassicurazione comunitaria

Art. 161.


Coassicurazione comunitaria


1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

Art. 162.


Determinazione dell'oggetto della delega


1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Art. 162-bis

(( (Riserve tecniche) ))


((1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformita' alle disposizioni del Titolo III.

2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 e' almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.))

Art. 162-ter

(( (Dati statistici) ))


((1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entita' delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.))

Capo II
Assicurazione di tutela legale

Art. 163.


Requisiti particolari


1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.

2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attivita' esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

Art. 164.


Modalita' per la gestione dei sinistri


1. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'((IVASS)), previste dal comma 2.

2. L'impresa puo':

a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) se l'impresa e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell'((IVASS)).

5. L'impresa puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione all'((IVASS)) e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

Codice delle assicurazioni private