ACCESSO ALL'ATTIVITA� ASSICURATIVA

Codice delle assicurazioni private

Titolo II
ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
Capo I
Disposizioni generali

Art. 11.


Attivita' assicurativa


1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.

2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall'((IVASS)) con regolamento.

4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 12.


Operazioni vietate


1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' assicurativa.

Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 13.


Autorizzazione


1. L'((IVASS)) alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attivita' nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.

2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita o danni e copre tutte le attivita' rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.

3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

Art. 14.


Requisiti e procedura


1. L'((IVASS)) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea ((e la forma di Societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003));

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

((c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:

1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato a 3.700.000 euro;

2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.))

((c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui all'articolo 45-bis;

c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;))

((d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;))

e) i titolari di partecipazioni ((qualificate)) siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;

((e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;))

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ((nonche' coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa)) siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;

g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del vettore.

((1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, e' tenuta a dimostrare, altresi', che:

a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;

b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.))

2. L'((IVASS)) nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.

4. L'((IVASS)), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione ((, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione)) e le forme di pubblicita' dell'albo.

((5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;

b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.))

Art. 14-bis


(( (Programma di attivita') ))


((1. Il programma di attivita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:

a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;

b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;

d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;

e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:

a) le previsioni di bilancio;

b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;

e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:

1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.))

Art. 15.


(( (Estensione ad altri rami) ))


((1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa da' prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.

2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un nuovo programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis.

2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata.

4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.

6. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.))

Art. 16.


Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro


1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)).

2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

Art. 17.


Procedura per l'accesso in regime di stabilimento


1. L'((IVASS)), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa ((, per l'insieme delle sue attivita', copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter)).

2. L'((IVASS)) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza ((del sistema di governo societario)) o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di professionalita' ((di cui all'articolo 76.))

3. L'((IVASS)) informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.

4. L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto dall'((IVASS)) la comunicazione di cui all'articolo 16. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla ((autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante)) e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.

5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, ((...)), deve informarne l'((IVASS)) e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ((ospitante)) almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'((IVASS)), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

Art. 18.


Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro


1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)).

2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'((IVASS)).

Art. 19.


Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi


1. L'((IVASS)), entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorita' di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di liberta' di prestazione di servizi, le necessarie informazioni ((stabilite dall'IVASS con regolamento)) e contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata.

2. L'((IVASS)) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza ((del sistema di governo societario)) o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato. In tale caso l'((IVASS)) adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.

3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento in cui riceve dall'((IVASS)) l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.

Art. 20.


Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale


1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'((IVASS)) le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati interessati. L'((IVASS)) effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.

Art. 21.


Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri


1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)).

2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in cui l'((IVASS)) comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'((IVASS)) di ogni modifica della comunicazione effettuata.

3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonche' ((agli articoli 23, comma 1-bis, e 26)).

Art. 22.


Attivita' in uno Stato terzo


1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)).

2. L'((IVASS)) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

Art. 23.


Attivita' in regime di stabilimento


1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

((1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.))

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'((IVASS)) indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.

4. L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'((IVASS)) ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. L'impresa ((di cui al comma 1)), qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'((IVASS)) almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'((IVASS)) valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.

Art. 24.


Attivita' in regime di prestazione di servizi


1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L'impresa ((di cui al comma 1)) puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'((IVASS)) attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.

3. L'impresa ((di cui al comma 1)) comunica all'((IVASS)), attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.

4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

Art. 25


Rappresentante per la gestione dei sinistri


1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)), qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Art. 26.


Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia


1. L'((IVASS)) pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione ((comunitarie)), l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.

Art. 27.


Rispetto delle norme di interesse generale


1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

Art. 28


Attivita' in regime di stabilimento


1. L'impresa ((di assicurazione di un Paese terzo)), qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.

3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.

5. L'((IVASS)) determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita', nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale ((alla meta' degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) )) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, ((pari ad almeno un quarto)) dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

6. Con il ((regolamento)) di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.

7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 29.


Divieto di operare in regime di prestazione di servizi


1. E' vietato all'impresa ((di un Paese terzo)) l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime di liberta' di prestazione di servizi.

2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attivita' in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresi' vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

4. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

Codice delle assicurazioni private