Dell'impresa di navigazione

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte II 
Della navigazione aerea

Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo terzo
Dell'impresa di navigazione

Capo I
Dell'esercente

Art. 874 - Dichiarazione di esercente

Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all’ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.

Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.


Art. 875 - Pubblicità della dichiarazione   
La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

L’annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall’autorità competente del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell’ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l’annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.


Art. 876 - Presunzione di esercente

In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.


Art. 877 - Nomina del comandante

L’EserceNte nomina il comandante dell’aeromobile e può in ogni momento dispensarlo dal comando.


Art. 878 - Responsabilità dell’esercente

L’esercente è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l’aeromobile e la spedizione.

Tuttavia l’esercente non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenZa e di salvataggiO previsti negli articoli 981, 982, nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.


Art. 879 - Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente

L’esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell’aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell’esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo.

Capo II
Del caposcalo

Art. 880 - Rappresentanza del caposcalo

Nell’ambito dell’aeroporto, il caposcalo rappresenta l’esercente per tutto ciò che concerne l’esercizio dell’impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti dell’esercente.


Art. 881 - Pubblicità della procura

La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata del preponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso la direzione dell’aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento.

Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta la rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti dall’articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l’affare.


Art. 882 - Mansioni del caposcalo

Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e dell’elenco dei passeggeri, nonché degli altri documenti indicati dal regolamento; cura altresì la tenuta dei libri dell’aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.

Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione della partenza dell’aeromobile; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono escludersi dall’imbarco, secondo le istruzioni dell’esercente.

Capo III
Del comandante dell'aeromobile

Art. 883 - Comando dell’aeromobile

Il comando dell’aeromobile può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.


Art. 884 - Designazione dei comandante

Quando dell’equipaggio di un aeromobile fanno parte più persone di pari grado, che possono essere incaricate del comando, l’esercente deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale designazione deve essere annotata nel giornale di bordo.


Art. 885 - Morte o impedimento del comandante

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell’aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove l'ENAC o l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.


Art. 886 - Assunzione di comandante straniero all’estero

Il comando di un aeromobile nazionale può, all’estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell’articolo 294.


Art. 887 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve provvedere alla sorveglianza dell’aeromobile.

Il comandante rappresenta l’esercente. Nei confronti degli interessati nell’aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.


Art. 888 - Atti di stato civile e testamenti

Il comandante dell’aeromobile esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice, e riceve i testamenti a norma dell’articolo 616 del codice civile.


Art. 889 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che l’aeromobile sia idoneo al viaggio da intraprendere, convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresì accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione.


Art. 890 - Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti, relativi all’aeromobile, all’equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che il giornale di bordo sia regolarmente tenuto.


Art. 891 - Abbandono dell’aeromobile in pericolo

Il comandante non può ordinare l’abbandono dell’aeromobile in pericolo se non dopo l’inutile esperimento dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarlo.

Il comandante deve abbandonare l’aeromobile per ultimo provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.


Art. 892 - Limiti della rappresentanza del comandante

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’esercente o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessari per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti può congedare persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio.

La presenza dell’esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl’interessati fino a prova contraria.


Art. 893 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione

In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell’aeromobile, dei passeggeri e del carico.


Art. 894 - Vendita e ipoteca dell’aeromobile

Il comandante non può vendere nè ipotecare l’aeromobile senza mandato speciale del proprietario.

Capo IV
Dell'equipaggio

Art. 895 - Formazione dell’equipaggio

L’equipaggio è costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell’aeromobile.


Art. 896 - Composizione dell’equipaggio

La composizione dell’equipaggio è determinata dall’esercente, in relazione alle caratteristiche ed all’impiego dell’aeromobile, con le modalità e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.

Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell’equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l’aeronautica.


Art. 897 - Assunzione dei componenti dell’equipaggio

L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.


Art. 898 - Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri

All’estero, in caso di necessità, l’autorità consolare può autorizzare che dell’equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale o di altro a questo corrispondente, persone non iscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aeroporto nazionale.


Art. 899 - Gerarchia di bordo

La gerarchia dei componenti dell’equipaggio è determinata dall’ordine delle categorie indicate nell’articolo 732, e, nell’ambito di ciascuna categoria, dall’ordine dei titoli professionali. (indicati nell'articolo 739)