Della proprieta' dell'aeromobile

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte II 
Della navigazione aerea

Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo secondo
Della proprietà dell'aeromobile


Art. 861 - Norme applicabili all’aeromobile

In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono soggetti alle norme sui beni mobili.


Art. 862 - Pertinenze e parti separabili

Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile.

La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.

Il motore è considerato parte separabile.


Art. 863 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena e diritti dei terzi sulle pertinenze

Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprietà aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli, l’indicazione sul certificato d’immatricolazione tiene il luogo di quella sull’inventario di bordo.


Art. 864 - Forma degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

Gli atti costitutivi, traslativi o EstiNtivi di proprietà o di altri diritti reali sull’aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all’estero devono essere ricevuti dall’autorità consolare.

(Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli alianti libratori)  


Art. 865 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascriZiOne nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione. (o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica) .  

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.


Art. 866 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità 
La pubblicità deve essere richiesta all’ENAC ovvero all’autorità consolare del luogo ove l’aeromobile si trova. L’autorità consolare trasmette immediatamente all’ENAC la documentazione presentata dall’interessato.


Art. 867 - Forma del titolo per la pubblicità

La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell’articolo 2657 del codice civile.

(Tuttavia, se trattasi di aliante libratore, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata)  


Art. 868 - Documenti per la pubblicità

Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente i documenti indicati negli articoli 253, 254.


Art. 869 - Esibizione del certificato di immatricolazione

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d’immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all’articolo precedente, deve esibire all’ufficio, al quale richiede la pubblicità, il certificato medesimo, per la prescritta annotazione.

Se, trovandosi l’aeromobile in altra località, non è possibile esibire il certificato d’immatricolazione, l’ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all’autorità consolare del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l’annotazione sul certificato d’immatricolazione.  


Art. 870 - Esecuzione della pubblicità

Per l’esecuzione della pubblicità si applica l’articolo 256.

Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l’aeromobile è immatricolato. (o iscritto)   

Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d’immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.


Art. 871 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale. (o nel registro matricolare)    

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d’immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.


Art. 872 - Comproprietà dell’aeromobile

Quando l’aeromobile appartiene per quote a più persone, si applicano gli articoli da 259 a 264.


Art. 873 - Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri

Il comproprietario dell’aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.