DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
(approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151
Parte seconda
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amminstrativo della navigazione

Titolo III:
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI   Capo I
Della proprietà e dell'uso degli aeroporti

Art. 692.

(( (Beni del demanio aeronautico statale).))


((Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.


Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.))

Art. 693.

(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico).


I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ((per il successivo affidamento)) in concessione al gestore aeroportuale.


All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.


((I beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.))


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli ((aeroporti)) e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

Art. 694.

( ((Aeroporti)) privati).


Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali ((e delle convenzioni)) vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

Art. 695.

(Mutamenti relativi ai diritti su ((aeroporti)) e su altri impianti privati).


L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di ((aeroporti)) o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

Art. 696.

(Opere di pubblico interesse).


La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie ((alla realizzazione)) ed all'ampliamento di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 697.

(( (Aeroporti aperti al traffico civile).))


((Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.))

Art. 698.

(( (Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale) )).


Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, ((gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale)), quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.


Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborsi spese.

Art. 699.

(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile).


Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti ((e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo)).


Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Art. 700.

(Uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile).


Salvo il caso di necessita', per l'uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso ((del gestore)) dell'aeroporto.

Art. 701.

(( (Aviosuperfici).))


((Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni.


I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalita' aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.))

Art. 702.

(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali).


Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Art. 703.

(Devoluzione delle opere non amovibili).


Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.


Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.


L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.


Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.


Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati ((o acquisiti)) dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilita' analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente.


Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati ((o acquisiti)) dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita' di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprieta' del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla societa' concessionaria alcun rimborso ((, salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attivita' aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilita' analitica regolatoria)).


Il concessionario uscente e' obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, ((salva diversa determinazione dell'ENAC motivata)) in ordine al corretto svolgimento del servizio.


In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.


La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano gia' previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate.

CAPO II
((Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra))

Art. 704.

(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale).


Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. (71) ((80))


Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. (71) ((80))


Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.


L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.


---------------

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521".

---------------

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521".

Art. 705.

(Compiti del gestore aeroportuale).


((Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.))


Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, ((prevenzione degli incendi e lotta agli incendi)), soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

((b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;))

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, ((...));

((e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;))

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti ((, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.))

Art. 706.

(( (Servizi di assistenza a terra).))


((I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.))

CAPO III
Vincoli della proprieta' privata

Art. 707.

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni).


Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.


Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.


Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.


Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.


((Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.))


((Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.))

Art. 708.

(( (Opposizione).))


((Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo', con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta', e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.


L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.))

Art. 709.

(Ostacoli alla navigazione).


Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che ((, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,)) interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.


La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Art. 710.

(( (Aeroporti militari).))


((Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.))

Art. 711.

(( (Pericoli per la navigazione).))


((Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.


La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea.))

Art. 712.

(Collocamento di segnali).


L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.


((Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.))


I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

Art. 713.

(( (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).))


((Le aree in prossimita' di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.))

Art. 714.

(( (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).))


((L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.


Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita' all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.))

Art. 714-bis.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715.

(Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche).


Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche ((alle comunita')) presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.


Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

Art. 715-bis.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-ter.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-quater.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-quinquies.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 716.

(( (Inquinamento acustico).))


((La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.))

Art. 717.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 717-bis.


((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO IV
Della polizia degli ((aeroporti))

Art. 718.

(Funzioni di polizia e di vigilanza).


Le funzioni di polizia degli ((aeroporti)) sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche ((, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).))


I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli ((aeroporti)) sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. ((Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.))


L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.


Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.

Art. 719.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 720.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 721.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 722.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 723.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 724.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 725.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 726.

(Impiego di mezzi per urgenti necessita').


Il ((ENAC)) puo', in caso di urgente necessita' di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Puo' parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.

Art. 727.

(Soccorso ad aeromobili in pericolo).


Il ((ENAC)), che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita', che possano utilmente intervenire.


Quando l'autorita' aeronautica non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale, o da quella marittima se il sinistro e' avvenuto in mare.

Art. 728.

(Compenso e indennita').


Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonche', in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 729.

(Rimozione di relitti).


Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un ((aeroporto)) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.


Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.


Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.


Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.

Art. 730.

(Ingiunzione per rimborso di spese).


Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.


Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC)) puo' procedere agli atti esecutivi.


Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ((...)). (17)


L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.


---------------

AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".