Delle contravvenzioni in particolare

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro primo
 Disposizioni penali

Titolo III
Delle contravvenzioni in particolare

Capo I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00 , sempre che il fatto non costituisca un più grave reato .

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00 ; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.


Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali   
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 .


Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti  
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.559,00 a euro 9,296,00 .

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 .


Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici
ChiunquE Non osserva una disposiZiOne di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il FattO non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del paGamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 3.098,00 .

Salvo che iL fatto costItuiscA reato o violazioNe della normatIva sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. 

Capo II
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti.

Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

è punito con la sanzione amministrativa   fino a euro 516,00 :
  • 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;
  • 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con la sanzione amministrativa   fino a euro 103,00 .


Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

è punito con la sanzione amministrativa   da euro 20,00 a euro 206,00 :
  • 1) chiunque non esegue le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
  • 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168 - Pesca abusiva

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51,00 .


Art. 1169 - Uso d'armi e accensioni di fuochi
Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00  a euro 6.197,00 .


Art. 1170 - Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00  a euro 6.197,00 .


Art. 1171 - Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 :
  • chiunque esercita un'impresa di operazioni portuali, senza la concessioneprescritta dall'art. 110;) 
  • 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente;
  • 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

(Art. 1172 - Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze)  


Art. 1173 - Inosservanza di tariffe

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206,00 .


Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 .

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a a euro 309,00 (28). (29)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.


Art. 1175 - Sanzioni amministrative accessorie (31) 
La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione

Capo III
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo.

(Art. 1176 - Inosservanza del divieto di mediazione) (32) 
(Art. 1177 - Aggravanti) (32) 
Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio (33)    
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 (34) a euro 1.559,00 .

Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo .


Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori (35)

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00   a euro 6.197,00 .

Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto .


Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri (36)
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a euro 1.559,00 .

La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette .


(Art. 1181 - Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva) (38) 
Capo IV
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sullaproprità della nav e o dell'aeromobile

Art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 516,00 , qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
  • 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
  • 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
  • 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
  • 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
  • 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

Art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con la sanzione amministrativa da euro 30,00 (39) a euro 516,00 .

Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a 516,00 (40).


Art. 1184 - Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile (41)
Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,00 a euro 30.987,00 (42). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758 .


(Art. 1185 - Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile) (43) 
Capo V
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa  da euro 103,00 a euro 516,00 .


Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa  da euro 103,00 a euro 516,00 .

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa  da euro 20,00 a euro 206,00 .


Art. 1188 - Abusivo esercizio di navigazione aerea (44) 
Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 1032,00.


Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206,00 .


Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio (45) 
Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro 9.296,00 .


Art. 1191 - Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti (46)  
Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 2.065,00 euro.


Art. 1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome

è punito con la la sanzione amministrativa fino a euro 206,00 :
  • 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
  • 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
  • 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo (47)  
Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 a euro 9.296,00 .

La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma. (48) 

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.


Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo

L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 516,00 .


Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa fino a euro 516,00 .


Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione
dell'equipaggio
(49) 
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00   a euro 6.197,00 .

La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto .


Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante, (ovvero di perdita dell'aeromobile) (50) essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa fino a euro 206,00 .


Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto (51) 
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00   a euro 6.197,00 .


Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi  (52) 
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42).

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 . Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42).

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge .


Art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti (55)
 
Chiunque (non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degliaeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero)  (54) trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00   a euro 6.197,00 .

(Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.)
(56) 

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.   



Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile (57) 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00   a euro 6.197,00   il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che :
  • Non esegue l'ordine di approdo previsto nell'art. 803 o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto; )   (58)  
  • 2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell'articolo 799; (59)  
  • 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
  • 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Art. 1201-bis - Inosservanza dell'ordine di approdo (60)   
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00   a euro 6.197,00 . Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42) quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. (61) 

Con le stesse sanzioni è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato .

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (62) 


(Art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto)  (63) 
Art. 1203 - Atterramento in aeroporto privato

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con la sanzione amministrativa   fino a euro 206,00 .


Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri  (64)
Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio del la Repubblica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 .

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .


Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte (65)
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa  da euro 51,00  a euro 516,00 .


Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da euro 10,00 (66) a euro 516,00 .


Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione (67)
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a a euro 6.197,00 .


Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera (68) 
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a euro 1.549,00 .

Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 .


Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato (69) 
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 .


Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con la sanzione amministrativa  fino a euro 516,00 .


Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica (70)
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 .


(Art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto) (71) 
Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo (72) 
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 a euro 6.197,00 .


Art. 1214 - Sanzioni amministrative accessorie (73)  
La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.

Capo VI
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione.

Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda  da euro 516,00 a euro 1032,00 (74).

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con la sanzione amministrativa  da euro 103,00  a euro 516,00 .

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00  a euro 516,00 .


Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1032,00 (74).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità (o di collaudo) (75) che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.


Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero (76)
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con la sanzione amministrativa  non inferiore a euro 7,00 (77) per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 77,00 (78) .

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice.


Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 1032,00 (74).

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa  da euro 10,00 (66)  a euro 206,00 .


Art. 1218-bis - Omissione di esercitazione (79)
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 24,00 (80).

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.


Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione amministrativa  da euro 51,00 a euro 516,00 .

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità (o di collaudo) (81).


Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con la sanzione amministrativa  da euro 206,00   a euro 516,00 .

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio

L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, è punito con la sanzione amministrativa  da euro 30,00 (39) a 600.000 (82).

Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.


Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 516,00 .


Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni

L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa  da euro 51,00  a euro 516,00 .


Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa  di euro 51,00 , per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00 , se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa fino a euro 206,00 , qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.


Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da euro 51,00 a euro 516,00 .

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.


Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 a euro 206,00 .

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.


Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con la sanzione amministrativa  fino a euro 103,00 .


Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 516,00 :
  • 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente;
  • 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Art. 1229 - Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli (83)

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e  714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.


(Art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute) (84)  
Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 206,00 .


Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli da 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo  comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.

Capo VII
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche.

Art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti

L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa  fino a euro 1032,00 (74).


Art. 1234 - Omessa assicurazione obbligatoria (85)
Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 a  euro 100.000.