Con la sentenza n. 32617 del 30 settembre 2010 il Tar Lazio ha stabilito che un tatuaggio non determina l'esclusione automatica da un concorso militare
Con la sentenza n. 32617 del 30 settembre 2010 il Tar Lazio ha stabilito che un tatuaggio non determina l'esclusione automatica da un concorso militare. Come si legge dalla parte motiva della sentenza infatti, è necessario estrinsecare le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie se si tratta di tatuaggi coperti dall'uniforme. Il principio è stato enunciato dalla seconda sezione del Tribunale amministrativo laziale in seguito al ricorso proposto da un uomo in seguito al provvedimento di non idoneità alla visita medica di controllo nell'ambito di un concorso pubblico nella guardia di finanza.
In seguito al ricorso dell'uomo considerato non idoneo, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell'uomo in merito all'annullamento del provvedimento e hanno spiegato che "in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere "rilevante" e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell'uniforme, con conseguente onere per l'amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all'arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (T. A. R. Lazio, I, 9 marzo 2009, n. 2394). Nella fattispecie, l'amministrazione ha fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003), che considera causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza i "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme". Non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall'uniforme. Ne deriva che l'impugnato giudizio di inidoneità, fondato sul semplice riscontro del tatuaggio stesso deve ritenersi illegittimo".

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