Con la sentenza n. 12547 del 28 maggio 2009, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso di un uomo e una donna che avevano subito un tamponamento a Napoli, stabilendo che non portare la cintura di sicurezza determina un risarcimento del danno ridotto. Su ricorso proposto dai due coniugi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, i giudici di legittimità hanno stabilito che "nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della odierna ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza, pur non essendo in possesso della certificazione del ginecologo - essendo la donna in stato di gravidanza - che, ai sensi dell'art. 172 del codice della strada
, ne consente l'esenzione". Già in precedenza la Stessa Corte (Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177) aveva stabilito che la mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, integra una ipotesi di cooperazione nel fatto colposo che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.

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