DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200/2025, ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana in riferimento all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, numero 20 (modificativa del decreto-legge 31 dicembre 2024, numero 208), laddove ha disposto l'anticipazione del termine di conclusione del procedimento di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica (dal 30 novembre al 31 ottobre) e ha conferito al Ministro dell'istruzione e del merito il relativo potere di proroga. La Corte ha affermato che le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» attengono al profilo sostanziale delle scelte amministrative, mentre le norme impugnate riguardano il profilo procedimentale dell'attività amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicché non può ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato. La sentenza ha precisato che le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, dal momento che la loro funzione consiste nell'introdurre una disciplina dei "termini" che, per ragioni di necessaria unità e uniformità, deve valere per l'intero territorio nazionale. Ciò al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico nonché adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche, tenuto altresì conto del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono inserite e degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR. Ha affermato la Corte che lo stesso deve dirsi quanto alla norma che dispone l'intervento ministeriale per la concessione della proroga.
Siccome, poi, la competenza relativa alle «norme generali sull'istruzione» necessariamente prevale sulle altre con cui s'interseca, non può neppure ravvisarsi un difetto di leale collaborazione nel conferimento al Ministro dell'istruzione e del merito del potere di concedere la proroga del termine del 31 ottobre. Tuttavia, data l'interferenza della suddetta disciplina con quella concernente il dimensionamento scolastico, che appartiene alla sfera di competenza legislativa regionale, la Corte ha ritenuto necessario precisare che la sequenza procedimentale caratterizzante la concessione della proroga del termine per l'approvazione del piano di dimensionamento ha inizio con una specifica richiesta della regione (così come peraltro è avvenuto anche nel caso in esame), nella quale possono essere indicate tutte le ragioni che potrebbero giustificare la concessione della proroga, sicché nel regime disegnato dalle norme censurate sono in re ipsa il coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali interessati e la previsione della loro leale collaborazione.