Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di un candidato all'esame per l'esercizio dell'attività forense escluso dagli orali: la domanda non era prevista dal regolamento

Esame avvocato

Il candidato veniva convocato per lo svolgimento della prima prova orale dell'esame da avvocato presso il Tribunale di Milano (Commissione Esami di Avvocato) e gli veniva chiesto di redigere, in forma orale, parere motivato di diritto civile in qualità di difensore di Mevia. La questione ineriva la qualificazione giuridica del contratto, ma come contratto viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. "pacchetto turistico" o "package").

Detta traccia appariva sin da subito violativa delle linee guida ministeriali approvate con D.M. 21.12.2022 ("Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell'ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale") aventi ad oggetto la formulazione dei quesiti d'esame e le materie oggetto di interrogazione, che devono essere limitate al solo diritto civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato.

Nonostante ciò il candidato, sulla scorta delle norme del diritto civile, prospettava le possibili soluzioni giuridiche, ma all'esito non veniva ammesso alla seconda prova orale.

Di conseguenza, ritenendo l'esame profondamente viziato, ricorreva (con l'assistenza dello scrivente Studio Legale MASTROVITO) avverso il provvedimento di esclusione alla seconda prova orale (verbale della Corte di Appello di Milano - Commissione Esami di Avvocato Sessione 2022) chiedendone l'annullamento sostenendo i seguenti motivi di impugnazione:

  • Violazione del D.M. 16.12.2022 - Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati - anno 2022, nonché delle Linee Generali Ministeriali approvate con Decreto Ministeriale del 21.12.2022 - esame di avvocato - sessione 2022, punto . Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, punto 3 e punto 4. Violazione delle regole procedimentali e vizi della procedura d'esame. Eccesso di potere, arbitrarietà, illogicità. Disparità di trattamento;

  • Violazione degli artt. 3 e 97 cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione, non discriminazione, ragionevolezza, proporzionalità; Eccesso di potere per carenza di motivazione - erroneità della decisione impugnata e dei provvedimenti.

Quesito non conforme: rinnovata la prova orale per l'aspirante avvocato

Con l'ordinanza n. 454/2023 pubblicata il 24/05/2023 (sotto allegata), il TAR Lombardia, Sezione Seconda, a fronte del predetto ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensione della sua efficacia, lo riteneva sufficientemente fondato accogliendo - così - la domanda cautelare, nonché disponendo la rinnovazione della prima prova orale del ricorrente.

In particolare, il TAR Lombardia condivideva la tesi difensiva proposta, precisando che "...il quesito posto esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza della normativa in tema di contratto di viaggio, contenuta in una legge complementare...".

Per vero, inoltre, non essendo state rispettate le Linee Guida Generali per la formulazione dei quesiti d'esame di cui al DM del 21/12/2022 ove viene stabilito che "Per quanto riguarda il diritto civile e il diritto penale, la disciplina dell'esame fa riferimento a una materia regolata dal codice civile e dal codice penale" e non già istituti disciplinati e regolamentati da leggi complementari a detti codici, il TAR Lombardia disponeva la rinnovazione della prima prova orale fissando la prosecuzione della trattazione del ricorso a nuova data.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana DI GABRIELE

Per informazioni:

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Scarica pdf Tar Lombardia n. 454/2023

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