Una sentenza del Tribunale di Ivrea chiarisce che l'installazione degli apparecchi per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche va deliberata dalla Giunta, non essendo sufficiente la determina dirigenziale

Installazione dispositivi semaforici: non basta la determina

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L'installazione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche deve essere deliberata dalla Giunta Comunale, unico organo competente ad operare le necessarie valutazioni in merito.

Le violazioni al codice della strada eventualmente rilevate da un impianto installato sulla base di sola determina dirigenziale, pertanto, vanno annullate perché una simile installazione è da considerarsi illegittima.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Ivrea, con sentenza in grado di appello (sotto allegata) con cui ha annullato il verbale impugnato, in riforma della decisione del giudice di primo grado.

Semaforo rosso, rilevamento automatico competenza della Giunta

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Il conducente di un veicolo a cui veniva comminata sanzione per la violazione delle norme del codice della strada relative all'attraversamento con semaforo rosso, rilevata con l'utilizzo di apparecchio automatico, impugnava il relativo verbale amministrativo.

In primo grado, il giudice di pace confermava la validità della multa, ma la sentenza in grado di appello del Tribunale di Ivrea ribaltava l'esito del giudizio.

La corte piemontese, infatti, evidenziava la mancanza di una delibera di Giunta Comunale che avesse previsto l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni.

Al riguardo, il giudice monocratico rilevava che "nell'ambito delle strade urbane comunali, la competenza in ordine all'installazione dei dispositivi non può che essere individuata in capo all'organo esecutivo dell'ente locale in forza dell'art. 48 comma 2 del TUEL che individua la Giunta quale organo competente per l'esercizio di tutte le funzioni che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Inoltre, l'esercizio di tale potere discrezionale amministrativo onera l'organo dell'ente pubblico a precisi doveri motivazionali, introducendo un sistema razionale volto ad un migliore controllo della viabilità e di massima tutela della sicurezza stradale, tramite l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica delle eventuali violazioni.

La competenza del giudice ordinario per infrazioni semaforiche

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Accertato, quindi, che nel caso specifico l'installazione dell'apparecchio era stata preceduta soltanto da determina dirigenziale, e quindi da soggetto sprovvisto della legittima competenza, il giudice annullava il verbale e condannava alle spese il Comune resistente.

Con il provvedimento in esame, inoltre, il giudice coglieva l'occasione (respingendo le relative eccezioni del Comune) per chiarire che il Ministero non ha alcuna competenza riguardo a simili installazioni e che pertanto non v'è alcuna giurisdizione in capo al Tar, e che di conseguenza al giudice ordinario interessato della controversia compete il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la copia del provvedimento

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