Un chiarimento dagli Ermellini: per l'ammissibilità dell'appello occorrono motivi specifici, capaci di contrastare la decisione, non un progetto alternativo di decisione

Appello: non occorre una decisione alternativa, ma motivi specifici

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Ai fini del rispetto della forma dell'appello non occorre proporre una decisione alternativa ma motivi specifici in grado di contrastare la decisione del giudice dal punto di vista logico e giuridico. Questi gli importanti chiarimenti forniti dall'ordinanza della Cassazione n. 2681/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Con atto di citazione un soggetto si oppone al decreto ingiuntivo con cui il Giudice di Pace gli intima il pagamento, in favore di una S.r.l, di € 2912,49 per la fornitura di materiali necessari all'esecuzione di alcune opere in favore dell'ingiunto. Lo stesso nell'opporsi dichiara di aver già saldato il debito e di non dovere quindi più nulla alla società. Poiché l'ingiunto giura, il Giudice di Pace accoglie l'opposizione, ma la S.r.l appella la decisione, anche se il Tribunale dichiara l'appello inammissibile.

Nell'appello non occorre formulare una decisione alternativa

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La S.r.l nel ricorrere in via incidentale in Cassazione, si oppone alla declaratoria di inammissibilità dell'appello perché il Tribunale ha preteso ingiustamente la formulazione di una decisione alternativa, anche se l'atto di appello, contenente la censura delle argomentazioni del Giudice di Pace soddisfaceva il requisito formale richiesto dall'art. 342 c.p.c.

Questa norma, che disciplina, la forma dell'appello, così dispone:

"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis."

I motivi sono specifici se le argomentazioni inficiano il fondamento della decisione

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La Cassazione però rigetta il ricorso proposto in via incidentale, accogliendo quello sollevato in via principale per le seguenti ragioni.

Prima di tutto la Corte precisa che la sentenza impugnata afferma in modo del tutto erroneo che nel formulare l'appello si debba proporre un progetto alternativo di decisione.

Questo perché nel giudizio di appello, che non è un giudizio nuovo, "la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono." L'atto d'appello deve quindi contenere una parte volitiva e una argomentativa, a pena di inammissibilità dell'appello.

"L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico."

Il ricorso incidentale proposto dalla S.r.l va quindi rigettato perché non si confronta adeguatamente con la decisione di primo grado, mentre merita di essere accolto il ricorso principale perché, come rilevato correttamente dall'appellante principale, l'inammissibilità dell'appello per motivi di rito non giustifica la compensazione delle spese.

Leggi anche L'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.

Si ringrazia l'Avv. Massimo Amato per la gentile segnalazione dell'ordinanza

Scarica pdf Cassazione n. 2681/2022

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