Analisi della disciplina relativa alla donazione, alla collazione, alla dispensa, alle spese non soggette e alle loro correlazioni

Dott. Carlo Casini - La donazione è un negozio giuridico col quale una parte, denominata donante, intenzionalmente arricchisce un'altra, detta donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo.

Donazione: profili generali

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Ai sensi dell'art. 769 c.c. la donazione è odiernamente un contratto, il Codice del 1865 definiva la donazione come atto unilaterale, questa impostazione è stata però mutata in chiave contrattuale nella disciplina vigente come anzidetto.

Elemento necessario della donazione è il c.d. animus donandi che è inteso secondo la dottrina maggioritaria vera e propria causa del contratto.

Secondo un orientamento minoritario, l' animus donandi non integra vera e propria causa del contratto ma piuttosto la clausola di salvaguardia, per attribuire la consapevolezza al donante di arricchire il donatario. Pertanto il suo ambito sarebbe quello di provare l'intenzionalità dell'atto dispositivo del donante.

Si parla di "donazione indiretta" quando il donante pone in essere atti che formalmente hanno una causa diversa dalla donazione ma che in concreto sono volti ad arricchire intenzionalmente il donatario (ad es. si pensi ad una vendita di un immobile a fronte del pagamento di un prezzo irrisorio).

La capacità di donare può intendersi, in senso negativo, come propria di chi non sia interdetto, inabilitato, minore o incapace naturale.

Per quanto attiene alla capacità di ricevere si può rinviare alle norme circa il testamento.

E' ammessa la donazione anche nei confronti di persone giuridiche, anche enti non riconosciuti.

Ai sensi dell'art. 782 c.c. la donazione richiede l'atto pubblico a pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili nell'atto deve essere fatta espressa menzione del loro valore. Il momento del perfezionamento della donazione avviene con l'accettazione del donatario (questa può avvenire contestualmente alla stipula dell'atto di donazione).

Ai sensi dell'art. 783 c.c. la donazione di modico valore è valida anche in mancanza di atto pubblico purché sia valutata in relazione alle condizioni economiche del donante e vi sia stata la tradizione.

La donazione è revocabile da donante sino a quando non si sia perfezionata. Resta revocabile in ogni caso per ingratitudine e per la sopravvenienza dei figli (fatta eccezione dei casi previsti dall'articolo 805 c.c., ovvero per la donazione remuneratoria e quella fatta in circostanza di un determinato matrimonio).

Le donazioni sono una facoltà pacificamente concessa dall'ordinamento, in nome del principio di autonomia negoziale delle parti purché rispettino i requisiti di legge e non siano in frode alla legge o con un qualsiasi scopo illegittimo. In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Ai sensi dell'art. 789 c.c. il donante risponde del suo inadempimento solo per dolo o colpa grave con una responsabilità chiaramente attenuata rispetto al regime generico.

Trattati rapidamente i profili generali più importanti dell'istituto della donazione è necessario ora prendere in analisi il caso in cui la donazione si scontra con gli istituti della collazione e della sopravvenienza dei figli.

Donazione e collazione: la correlazione

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La collazione è, in generale, l'atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria - intesa come l'insieme dei beni che saranno oggetto di eredità - tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita.

E' evidente ictu oculi il legame che intercorre tra la collazione e la donazione essendo la seconda presupposto per esperire la prima menzionata azione.

Dispensa: un istituto che rende la donazione esente dalla collazione

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Giungiamo ora a parlare dell'istituto della dispensa dalla collazione.

Premesso che la dispensa è valida nei limiti della sola quota disponibile (per chiare ragioni di tutela degli eredi).

Questa può validamente intercorrere tra il donante e il donatario, in tal caso la successione prosegue senza assumere i beni mobili o immobili oggetto di dispensa (come se non fossero mai esistiti nel patrimonio del donante e per tanto nella relativa successione).

La dispensa può essere inserita nell'atto di donazione o nel testamento e in tali casi assume carattere di irrevocabilità. La dottrina maggioritaria ritiene possibile esternare la dispensa anche con apposito atto non contestuale ai suddetti, in quanto può accadere che il donante decida in seguito di dispensare il donatario dall'obbligo di collazione.

Inoltre la dispensa può anche essere tacita quando può desumersi con certezza da altri elementi.

Spese non soggette a collazione: l'art. 742 c.c.

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Per una analitica e tassativa analisi delle spese non soggette a collazione bisogna prendere in considerazione l'articolo 742 del codice civile che stabilisce al primo comma: "Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne' quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze".

Il carattere strettamente personale di questo genere di donazioni giustifica la loro sottrazione dalla collazione. Al co. 2 del suddetto art. 742 c.c. invece si prevede un ulteriore caso di esenzione dalla collazione, seppur condizionato: "Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto".

In tal caso il parametro secondo cui apprezzare se la donazione è esente dalla collazione è duplice: da un lato bisogna tener conto della misura ordinaria di queste donazioni, che ragguardevolmente può essere raggiunta mediante una media dei valori e degli importi donati usualmente nel campo di pertinenza. Inoltre tale primo parametro, non può che essere correlato con le "condizioni economiche" del defunto, che permetteranno di elasticizzare o meno il valore relativo alla "misura ordinaria".

In ogni caso, a parere di chi scrive, non può sottrarsi al criterio della "quota disponibile" (disposizione analoga si rinviene espressamente nelle norme che regolano l'istituto della dispensa) la soggezione di questi beni alla collazione, essendo questa non solo possibile ma bensì obbligatoria qualora le disposizioni liberali oltrepassino quest'ultima (giungendo a conclusioni differenti si dovrebbe necessariamente accettare di sacrificare la tutela degli eredi legittimi in ragione della tutela del donatario, scenario che appare francamente poco coerente con l'ordinamento a parere dello scrivente).

La norma infine chiude con un terzo co. di rinvio all'art. 770 c.c.: "Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770". Le liberalità appena citate riguardano sostanzialmente quegli usi ricollegabili a mance, regali di Natale e similari.

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