Con una giurisprudenza ed un legislatore sonnecchiante gli Enti Locali, nella maggior parte dei casi, fanno "cassa" sulla disattenzione fiscale degli imprenditori
di Giuseppe Grande - Nonostante l'acceso ed attuale dibattito dottrinale, non si riesce ad intravedere uno spiraglio a fronte della rigidità imperativa dettata dai fondamentali requisiti di "forma" per godere della tanto agognata esenzione IMU sui beni merce (legge n. 124 del 28 Ottobre 2013).

Obbligo dichiarazione Imu

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Le imprese proprietarie di immobili, in corso di costruzione o invenduti, colpevoli di non assolvere all'obbligo annuale di dichiarazione IMU, attestante lo stato contabile di "bene merce", decadono perentoriamente dal connesso diritto di esenzione dall'imposta. La normativa vigente non ammette elasticità, disattendendo ogni speranza probatoria dei proprietari.

La problematica

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Di fatto è chiaro come, un minimo di flessibilità fiscale, concederebbe, nella maggior parte dei casi, la possibilità di dimostrare la reale destinazione contabile degli immobili. Basterebbe infatti un estratto dell'intera documentazione contabile del cantiere di riferimento (particolarmente nei riguardi delle imprese di costruzione), relativo agli specifici anni d'imposta, per avere chiaro il relativo flusso economico in entrata ed uscita. In tal modo sarebbe possibile dimostrare, al di la di ogni ragionevole dubbio, la legittimità dell'esenzione, anche in assenza dell'obbligo dichiarativo. Ovviamente la sola visura catastale (con relativa voltura in caso di vendita) potrebbe indurre il sospetto di una tentata evasione, ma il flusso contabile del cantiere non può mentire.

Eppure, pare non ci sia scampo alla tagliola fiscale dell'obbligo dichiarativo.

Impossibilità di rendere dichiarazioni integrative

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A rendere ancora più inflessibile il sistema è l'impossibilità di rendere dichiarazioni integrative, che dunque impediscono formalmente di "rimediare" ad un errore (volontario o involontario che sia).

Dunque possiamo ben dire che, gli enti locali, legittimati da una giurisprudenza ed un legislatore sonnecchiante su questa discussa questione giuridica, nella maggior parte dei casi fanno "cassa" sulla disattenzione fiscale degli imprenditori.

Identica problematica risulta emergere anche nel caso di locazioni saltuarie, che, a parere di parte della dottrina non dovrebbero condurre, almeno nella cornice temporale in cui l'immobile non risulta locato, ad un "bollino rosso" per l'esenzione. Tuttavia, anche in questo caso, al di la di quanto descritto dalla documentazione contabile della società dichiarante, la rigidità della norma non ammette virtuosismi o principi di elasticità fiscale (risoluzione Mef a Telefisco 2014).

Bene merce: sostanza e forma

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Per tali ragioni è importante ricordare che per godere dell'esenzione IMU su gli immobili categorizzati in bilancio come "bene merce" la sostanza non basta ma è obbligatoria anche la forma, dunque:

- SOSTANZA: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (anche quando acquistati dall'impresa per la vendita), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e siano contabilizzati come "rimanenza"

- FORMA: a pena di decadenza, dichiarazione annuale IMU utilizzando l'apposito modello ministeriale indicando nel quadro "caratteristiche" il codice "8" (bene merce).


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