La gratuità di un atto ex art. 64 l.f. deve essere valutata dal punto di vista del soggetto che lo pone in essere, e ciò in quanto il pregiudizio che latto arreca alla massa dei creditori deve essere visto in funzione del soggetto che lo compie (gratuità ex latere solventis). E quindi necessario esaminare loperazione economica posta in essere dal fallito e se questi abbia con il pagamento eseguito depauperato o meno il proprio patrimonio. Non ricorre pertanto la fattispecie in esame qualora il fallito abbia ricevuto a sua volta - dallaccipiens o dal debitore beneficiario - una controprestazione o una qualsiasi utilità indiretta.
In questultimo caso, infatti, il pagamento non potrebbe considerarsi gratuito e dovrebbe conseguentemente escludersi lapplicabilità del disposto di cui allart. 64 L.F.