Il linea di massima si ma ci sono delle eccezioni. Vediamo quali

Domanda: È possibile revocare una proposta contrattuale?

Risposta: La regola generale, innanzitutto, è che la revoca della proposta contrattuale è possibile, a patto che il contratto non sia stato già concluso. 

Ai sensi dell'art. 1326 codice civile il contratto si intende concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione delle condizioni presentate all'altra parte.

Pertanto, se l'accettazione della proposta contrattuale non è stata perfezionata, il proponente può liberamente revocarla, secondo quanto disposto dall'art. 1328, comma 1, c.c.

L'unica eccezione a questa regola generale si può rinvenire (ex art. 1328, 2° comma, c.c.) nella situazione in cui la persona alla quale è stata presentata la proposta contrattuale abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in buona fede, prima di avere notizia della revoca.

In questo caso, se il proponente decide di revocare la sua proposta contrattuale, dovrà farsi carico di un indennizzo commisurato alle perdite e alle spese subite dall'accettante a seguito delle azioni intraprese per l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Questa fattispecie può verificarsi quando l'esecuzione tacita del contratto (senza comunicazione formale dell'accettazione) viene richiesta dal proponente stesso o è legata alla natura della prestazione o agli usi.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1327 c.c., l'esecuzione tacita implica la regolare conclusione del contratto, a partire dal momento in cui l'accettante ha dato avvio all'esecuzione.

Il codice civile, tuttavia, prevede altre ipotesi in cui la proposta contrattuale non è revocabile. Due di queste sono la proposta c.d. "ferma" e "l'opzione".

La prima è disciplinata dall'art. 1329 c.c. e ricorre quando il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo lasso di tempo. In tal caso, l'eventuale revoca rimane senza effetto per tutto il termine indicato.

L'opzione è disciplinata, invece, dall'art. 1331 c.c. il quale stabilisce che, quando le parti convengono che una di loro formuli la proposta contrattuale, rimanendone vincolata, mentre l'altra ha la facoltà di accettarla o meno, entro un termine stabilito (dagli stessi contraenti o dal giudice), la proposta della prima si considera irrevocabile. 

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