La responsabilità del notaio è quella nella quale lo stesso può incorrere nell'esercizio della sua attività e in virtù della sua qualità di pubblico ufficiale, se non si attiene a una serie specifica di regole fissate sia dalla legge che dal codice deontologico.
Tipi di responsabilità
In particolare, la responsabilità del notaio può essere sia di carattere civile, che di carattere deontologico, che di carattere penale.
La prima si ha laddove egli, a causa dell'inadempimento dei doveri che gli derivano dalla professione che svolge, ha cagionato alle parti dei danni ed è quindi chiamato a risarcirli.
La responsabilità deontologica, invece, si ha se il notaio viola le norme di comportamento della categoria alla quale appartiene. Le conseguenze che possono derivargli, in tal caso, sono il pagamento di ammende di carattere pecuniario, la sospensione dall'esercizio della professione o, addirittura, la destituzione.
La responsabilità penale, infine, ricorre ogni qualvolta il notaio pone in essere un comportamento che la legge identifica come reato. A tal proposito si ricorda che diversi sono i reati propri dei pubblici ufficiali, ovverosia della categoria alla quale il notaio appartiene (si pensi, ad esempio, al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
Garanzie
In materia di responsabilità del notaio è fondamentale precisare che egli, nell'esercizio delle funzioni ricoperte, deve garantire che l'atto che redige sia valido, conforme alla legge e conforme alla volontà delle parti. Gli effetti giuridici di questo, inoltre, non devono essere pregiudicati da vincoli o da diritti di terzi dei quali il notaio non abbia prima avvertito le parti. Si pensi, ad esempio, alla sussistenza di servitù, ipoteche, pignoramenti e così via.
Assicurazione obbligatoria e fondo di garanzia
I notai, in ogni caso, sono già da diversi anni assoggettati all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante da errore. Inoltre, presso il Consiglio Nazionale del Notariato è presente un fondo destinato al ristoro dei danni derivanti da reato che il notaio abbia commesso nell'esercizio delle sue funzioni e che non sono coperti da polizze assicurative. A tal proposito va, però, precisato che il consiglio nazionale del notariato non risponde in alcun modo di tali danni con il suo restante patrimonio, neanche se il fondo è incapiente.
I controlli
Per la particolare delicatezza degli interessi con i quali i notai si trovano ad operare, la loro attività è sottoposta a continui controlli, anche da parte dello Stato.
Oltre alla supervisione dei consigli distrettuali, tali professionisti sono infatti assoggettati alle verifiche quadrimestrali dell'Agenzia delle entrate e a quelle biennali del Ministero della giustizia.
Il consiglio regionale di disciplina
In caso di irregolarità accertate dai consigli distrettuali, poi, i notai sono sottoposti al giudizio di una commissione indipendente dal consiglio competente e presieduta da un alto magistrato: il consiglio regionale di disciplina.
Natura della responsabilità civile
Andando più nel dettaglio della responsabilità civile del notaio per l'esercizio delle sue funzioni, va precisato che essa ha natura contrattuale: egli, infatti, risponde quale professionista incaricato dal suo cliente, in forza di un rapporto riconducibile al contratto di mandato.
In virtù di quanto previsto dall'articolo 1228 del codice civile, peraltro, il notaio risponde anche per il fatto dei propri ausiliari, quindi per l'operato di dipendenti, collaboratori dello studio, colleghi che cooperano con lui, etc. (a tal proposito cfr., ex multis, Cass. n. 20825/2009). In tal caso, la responsabilità del notaio assume carattere oggettivo, in quanto egli è chiamato a rispondere per il fatto colposo altrui, a prescindere dalla propria culpa in vigilando o culpa in eligendo.
Obbligazione di mezzi
Tradizionalmente la prestazione alla quale è tenuto il notaio, quale professionista, veniva scritta entro le obbligazione di mezzi. Trattasi, infatti, di un'attività di professione intellettuale rispetto alla quale non può essere garantito un risultato esatto ma solo l'impiego delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico attribuito al professionista.
Tuttavia, come chiarito anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. n. 8470/2002 e la più risalente Cass. n. 1185/1975), ciò non vuol dire che egli possa limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a dirigere la redazione dell'atto notarile. Il notaio, infatti, deve compiere tutte le attività preliminari e conseguenti all'atto che si rendano necessarie per garantire che lo stesso sia certo e idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo tipico e del risultato pratico perseguiti dalle parti.
Si pensi ad esempio al cd. dovere di consiglio, in forza del quale il notaio non limita la sua funzione a quella di “passivo registratore delle dichiarazioni delle parti, ma deve consigliare il cliente sulle questioni tecniche, ovverosia le “problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire. Tale dovere, tuttavia, “non può essere dilatato fino al controllo di circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza.
In ogni caso, la giurisprudenza ha recentemente superato la netta dicotomia tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Pertanto anche con riferimento alle prestazioni di opera intellettuale che si inseriscano in attività di routine di agevole e facile esecuzione, il professionista può essere ritenuto responsabile per il mancato raggiungimento del risultato.
Prescrizione
Dalla natura contrattuale della responsabilità civile del notaio discende che la prescrizione a far valere il diritto al risarcimento del danno è quella ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile.
Considerato, poi, il disposto dell'articolo 2935 del codice civile, la sua decorrenza coincide con il momento in cui sorge il diritto al risarcimento, ovverosia con quello in cui si determina la lesione della sfera giuridica del danneggiato: tale norma, infatti, sancisce a chiare lettere che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò vuol dire che, laddove il comportamento illecito non coincida temporalmente con il verificarsi del danno, la prescrizione decorre da tale ultimo momento e non dal momento in cui il notaio ha posto in essere il comportamento che ha determinato la lesione della sfera giuridica altrui.
Casistica
Data l'ampiezza dei compiti affidati al notaio, la casistica circa la responsabilità di tale professionista è amplissima e, nella sua concreta definizione, un ruolo di primo piano è svolto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
Ad esempio, con la recente pronuncia numero 486/2025 la Cassazione ha affermato che ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l’atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di “neminem laedere” e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni.
Un'altra interessante pronuncia numero 19849/2024 ha chiarito che il notaio è responsabile per contatto sociale qualificato nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi.
Con pronuncia numero 1673/2017, la Corte d'appello di Roma ha precisato che se l'atto rogato ha ad oggetto una compravendita immobiliare e l'immobile compravenduto è gravato da un'iscrizione pregiudizievole (si pensi ad esempio all'iscrizione ipotecaria), l'attività precipua cui è tenuto il notaio non si esaurisce nella mera menzione dell'iscrizione nell'atto di compravendita. Egli, infatti, è tenuto a indicare sia il contenuto dell'iscrizione che i possibili risvolti della stessa, sino ad arrivare ad esprimere sfavore per la stipula laddove l'interesse del cliente lo suggerisca. Se tale ultima ipotesi si verifica, ma il cliente voglia comunque procedere alla stipula, per la Corte d'appello è opportuno richiedere a quest'ultimo uno specifico atto di esonero da responsabilità.
Merita, inoltre, di essere segnalata la sentenza numero 2768/2017, con la quale la terza sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che deve ritenersi integrata una violazione dell'obbligo di diligenza gravante sul notaio laddove egli sia incaricato di redigere una successione ereditaria con riferimento a un bene che, alla luce di modifiche intervenute nella sua situazione giuridica e di fatto (ad esempio a seguito di frazionamento), debba considerarsi privo di rendita catastale certa, ma non presenti l'istanza per l'attribuzione della rendita catastale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, contenente la dichiarazione dell'erede di volersi avvalere della valutazione automatica dell'immobile caduto in successione.
