Sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale

Analisi di caratteristiche, contenuto, effetti, pubblicità e notifica della sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Cos'è e a cosa serve la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale

Secondo il disposto dell'art. 49 del codice della crisi d'impresa, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale pronunciata in camera di consiglio, adempie ad una serie di funzioni, tra cui, l'individuazione, da parte del tribunale del giudice delegato per la procedura e del curatore.

Essa viene pronunciata quando il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato. La sentenza è un atto complesso perché è composta da una parte passibile di passare in giudicato e una di natura ordinatoria, tesa a disciplinare lo svolgimento della fase di liquidazione.

Oltre ad imporre al debitore il deposito di determinati documenti (bilanci, scritture contabili e fiscali, elenco dei creditori), qualora non via abbia già provveduto, la sentenza provvede a stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di 120 giorni dal deposito (180 in caso di particolare complessità della procedura) e ad assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

Sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale: effetti, pubblicità e notifica

Il comma 4 dell'art. 49 L.F. stabilisce inoltre che la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione (ai sensi dell'art. 133, 1° comma, c.p.c.), sottolineando che nei riguardi dei terzi si producono, invece, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (ai sensi del 2° comma del successivo art. 17), accessibile e consultabile anche telematicamente dai soggetti terzi. Il legislatore evidenzia la sua sensibilità nei confronti dei terzi di buona fede che nel sistema previgente, ignorando l'avvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, potevano compiere atti negoziali nei confronti del debitore, sanzionati con l'inefficacia.

Considerato che gli effetti della dichiarazione giudiziale si ripercuotono nei confronti di vari soggetti, la sentenza che lo dichiara viene notificata al debitore entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, ed è comunicata per estratto (contenente il nome del debitore, del curatore, il dispositivo e la data di deposito) al pubblico ministero, al curatore e al richiedente il fallimento.

Inoltre, la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Reclamo contro il provvedimento di rigetto della domanda

Ai sensi dell'art. 50 del codice della crisi d'impresa avverso la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale  (dal debitore e da qualunque interessato) direttamente alla Corte d'Appello nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza, per gli altri interessati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. In ogni caso, l'appello va proposto entro un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 327, 1° comma, c.p.c.

Nel caso di rigetto del reclamo, il decreto che lo dispone non può essere impugnato mediante ricorso per Cassazione. Il decreto, inoltre, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

In caso di accoglimento del reclamo, invece, la corte d'appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale che adotta con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.

Provvedimenti alternativi alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale

Il Tribunale può emettere altri provvedimenti rispetto alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale:

- decreto di rigetto motivato: viene emanato se il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore. Questo provvedimento non è suscettibile di passare in giudicato, consente quindi la riproponibilità della domanda ed è reclamabile davanti la Corte d'Appello;

- decreto di archiviazione della domanda: è emesso quando il creditore ritira il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (desistenza) perché ha ottenuto il soddisfacimento parziale o totale del suo credito o perché è stato persuaso a non insistere nella procedura. Il Tribunale non può dichiarare l'apertura della liquidazione d'ufficio, tuttavia, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.F., può fare una segnalazione al Pubblico Ministero, affinché provveda ad avanzare l'istanza.