Il tribunale concorsuale è l'organo cui viene affidata la procedura di liquidazione giudiziale. Questo va a sostituire il tribunale fallimentare.
Poteri del Tribunale concorsuale
I poteri del tribunale concorsuale vengono definiti e descritti dall'art. 122 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La norma recita:
" 1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa".
Dalla lettura dell'articolo si evince chiaramente che il Tribunale è l'organo della procedura di liquidazione giudiziale, a cui spetta sovraintendere allo svolgimento di tutte quelle attività che non spettano al curatore e al giudice delegato. In sostanza a quest'organo spettano soprattutto funzioni di gestione e amministrazione.
Il Tribunale ha il potere di nominare, revocare e sostituire il giudice delegato e il curatore, controllare le operazioni compiute da questi organi, liquidare il compenso del curatore, autorizzare l'esercizio provvisorio e decidere sui reclami avanzati nei confronti del giudice delegato.
"In ogni tempo" ovvero, quando lo ritiene necessario, il Tribunale ha altresì la facoltà di sentire in camera di consiglio il curatore, il debitore e il comitato dei creditori e decidere le controversie relative alla procedura, a meno che non sia prevista espressamente la competenza del giudice delegato.
Ogni qualvolta è chiamato a intervenire il Tribunale pronuncia in composizione collegiale e i suoi provvedimenti assumono la forma del decreto, a meno che non sia diversamente disposto. I decreti sono reclamabili in Corte d'Appello e contro i decreti di natura decisoria (non meramente ordinatoria) si può promuovere ricorso straordinario per Cassazione.
La competenza
Nel corso della procedura concorsuale si rivela necessario amministrare il patrimonio del debitore. Per questo al curatore sono riconosciuti importanti funzioni a tutela del debitore (riscossione crediti, azioni di risoluzione, annullamento) e dei creditori (azione revocatoria).
Una situazione del genere crea un inevitabilmente un ampio contenzioso, la cui soluzione spetta al Tribunale concorsuale.
Ne consegue che tutte le azioni giudiziarie che il curatore esercita, in sostituzione del debitore o dei creditori, per tutelare diritti preesistenti alla liquidazione giudiziale, proprio perché precedenti allo stesso, non sono di competenza del Tribunale concorsuale. Secondo la giurisprudenza infatti, l'art. 24 si applica solo alle controversie che, anche se riferibili a rapporti preesistenti al fallimento, dopo la dichiarazione dello stesso, hanno subito una modifica rispetto allo schema legale tipico.
In passato per la procedura fallimentare sul punto era intervenuta la Cassazione che aveva previsto: “facendo applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che, comunque, incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Cass. 17388/07, Cass. 7510/02, Cass. 11235/94).�?
