Poteri del giudice delegato
I poteri del giudice delegato vengono definiti dall'art. 123 del codice della crisi d'insolvenza. Importante da subito precisare come il giudice delegato non possieda funzioni direttive della procedura, bensì poteri di vigilanza e controllo della regolarità della stessa.
In particolare, ai sensi della predetta norma, il giudice delegato si occupa di:
- riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- emettere o provocare dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- convocare il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- su proposta del curatore, liquidare i compensi e disporre l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
- provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
- nominare gli arbitri, su proposta del curatore;
- procedere all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
- quando ne ravvisa l'opportunità, disporre che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.
L’art. 123 del Codice conferma la regola dell’incompatibilità del Giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto, nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.
La forma dei provvedimenti del Giudice delegato è, anche in questo caso, quella del decreto motivato.
