Curatore in procedure di liquidazione giudiziale (ex curatore fallimentare)

Analisi della figura del curatore della liquidazione giudiziale: chi è, come viene nominato, quali sono i suoi poteri, le sue responsabilità, gli obblighi e come può essere proposto reclamo contro gli atti del curatore.

Il curatore della liquidazione giudiziale (ex curatore fallimentare), disciplinato dagli artt. 125-137 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è uno degli organi della liquidazione giudiziale, che agisce sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale.

Chi è il curatore

Il curatore è uno degli organi principali della liquidazione giudiziale. A lui spetta il compito di amministrare il patrimonio dell'imprenditore e liquidarlo per soddisfare i creditori ammessi al passivo.

Quando si apre una procedura di liquidazione giudiziale, l'imprenditore perde infatti il potere di amministrare la sua impresa. Esso viene privato altresì della disponibilità dei suoi beni, sia di quelli presenti al momento dell'apertura della procedura che di quelli che pervengono alla stessa quando è in corso. 

Nello svolgimento delle sue funzioni il curatore è soggetto alla vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Inoltre il curatore per quanto attiene alle sue funzioni, è pubblico ufficiale

Nomina del curatore

Il curatore viene nominato dal tribunale concorsuale al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (analogo alla sentenza di fallimento), ai sensi dell'art. 356 e 358 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Ai fini della nomina di curatore, è necessario tenere conto:

  1. dell'attività pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
  2. degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
  3. delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
  4. con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione
  5. in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

Una volta nominato dal Tribunale, il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore. 

In realtà l'accettazione può essere comunicata anche trascorsi i due giorni indicati dalla disposizione, purché prima della nomina del nuovo curatore.

Chi può fare il curatore

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore i seguenti soggetti:

  • avvocati;
  • dottori commercialisti;
  • ragionieri e ragionieri commercialisti, anche sotto forma di studi associati o società di professionisti e ferma restando, all'atto dell'accettazione dell'incarico, la designazione della persona fisica responsabile della procedura;
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.  

Chi non può fare il curatore

La legge vieta, invece, la nomina di curatore in relazione ai seguenti soggetti:

  • coniuge, parenti e affini entro il quarto grado del debitore;
  • creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
  • chiunque si trovi in conflitto di interessi con la liquidazione giudiziale.

Obblighi di comunicazione

Come anticipato, il curatore si occupa di amministrare il patrimonio del debitore. Tutte le attività sono compiute sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il curatore è, pertanto, tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni che il giudice delegato pone a suo carico. Il curatore vi provvede eseguendole agli indirizzi di posta elettronica certificata dei creditori e dei titolari dei diritti dei beni, che gli stessi hanno indicato, nei casi previsti.

Qualora i soggetti sopra indicati non comunichino i loro indirizzi pec, o quando per cause imputabili al destinatario, il messaggio non viene consegnato, le comunicazioni vengono eseguite solo attraverso il deposito della cancelleria.  

Il curatore deve avere cura di conservare tutti i messaggi suddetti, sia inviati che ricevuti, in pendenza della procedura e nei due anni successivi dalla chiusura.

Modalità di esercizio delle funzioni

Il curatore compie personalmente gli atti che rientrano nel suo ufficio. Egli può infatti delegare il compimento di operazioni specifiche solo se autorizzato dal comitato dei creditori. In questi casi però, quanto riconosciuto al delegato, a titolo di compenso, viene detratto da quello spettante al curatore.

Ai sensi dell'art. 129 del codice, ci sono tuttavia delle attività che il curatore non può delegare ad altri soggetti:

  • compilazione elenco dei creditori del fallito;
  • avviso ai creditori e ad altri soggetti interessati che possono prendere parte al passivo;
  • redazione del progetto passivo;
  • comunicazione dell'esito dell'accertamento del passivo;
  • predisposizione del programma di liquidazione.

Il curatore deve ottenere l'autorizzazione del comitato dei creditori anche quando ha intenzione di farsi coadiuvare da esperti, tecnici o altre soggetti, fallito compreso. Anche in questi casi, del compenso riconosciuto a questi soggetti, si tiene conto in sede di liquidazione del compenso spettante al curatore. 

Integrazione dei poteri del curatore

L'art. 132 del codice della crisi d'impresa definisce ed indica gli atti di straordinaria amministrazione che possono essere compiuti dal curatore, previs autorizzazione del comitato dei creditori. Tra questi vengono indicati:

le riduzioni di crediti;

  • le transazioni;
  • i compromessi;
  • le rinunzie alle liti;
  • le ricognizioni di diritti di terzi;
  • la cancellazione di ipoteche;
  • la restituzione di pegni;
  • lo svincolo delle cauzioni;
  • l'accettazione di eredità e donazioni;
  • altri atti di straordinaria amministrazione.

La norma prevede che, ai fini della richiesta di autorizzazione, il curatore formula al comitato le proprie conclusioni. 

Relazione iniziale e rapporti periodici

Il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze dello stesso, sulla diligenza e responsabilità del debitore o di altri nell'esercizio dell'impresa e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.

Ogni sei mesi è tenuto altresì a redigere un rapporto riepilogativo delle attività compiute a cui allegare il conto provvisorio della gestione per consentire al comitato dei creditori di formulare osservazioni e controllare lo svolgimento della gestione. 

Deposito delle somme

Il curatore poi ogni volta che riscuote somme a qualsiasi titolo deve depositarle, entro 10 giorni, sul conto corrente della procedura di liquidazione giudiziale, che lo stesso ha aperto presso una banca o ufficio postale, a sua scelta. 

Se il comitato lo autorizza può anche depositare tutte o una parte delle somme riscosse in uno strumento diverso dal conto corrente. L'importante è che detto strumento non metta a rischio l'integrità del capitale. 

Responsabilità del curatore

Ferma restando la qualità di pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il curatore è tenuto ad adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione (art. 136 codice). Il registro deve essere aggiornato mensilmente dal curatore in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

Quando la procedura di liquidazione giudiziale è in corso, l'eventuale azione di responsabilità nei confronti del curatore, a cui è stato revocato l'incarico, viene proposta dal nuovo curatore, su autorizzazione del giudice delegato ovvero del comitato dei creditori. 

Se il curatore però cessa il suo ufficio quando la procedura è ancora in corso, è comunque tenuto a rendere il contro della gestione. 

Compenso del curatore

Il compenso e le spese spettanti al curatore sono liquidati ad istanza dello stesso. Ad esso provvede il Tribunale, con decreto non reclamabile, sulla base della relazione del giudice delegato.

La liquidazione avviene dopo l'approvazione del rendiconto o l'esecuzione del concordato. Il tribunale può accordare acconti sul compenso per giustificati motivi. Tuttavia, a meno che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di riparto parziale.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, neppure a titolo di rimborso di spese. Promesse e patti in violazione di tale divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione delle somme.

Reclamo contro gli atti del curatore

Contro gli atti di amministrazione del curatore, siano essi commissivi od omissivi, secondo il disposto dell'art. 233 del codice (dedicato anche alle autorizzazioni o ai dinieghi del comitato dei creditori), sia il debitore che ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.

Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato. Contro questo decreto è possibile ricorrere al Tribunale nel termine di otto giorni dalla sua comunicazione. Il Tribunale decide a sua volta con decreto motivato non impugnabile entro 30 giorni, dopo aver sentito sia il curatore che il reclamante.

Ove il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore venga accolto, , questi è tenuto a darvi esecuzione, mentre se trattasi di atto commissivo l'accoglimento del ricorso determina l'annullamento o la revoca dello stesso.

Revoca e sostituzione del curatore

Il curatore, infine, può essere revocato in ogni tempo dal tribunale, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio.

La revoca può verificarsi in caso di inadempienza dei doveri d'ufficio, con decreto motivato (reclamabile in Corte d'Appello), previa audizione dello stesso curatore e del comitato dei creditori.

Il curatore può proporre reclamo contro il provvedimento di revoca, rivolgendosi alla Corte di Appello. Il reclamo però non sospende l'efficacia  del decreto di revoca.

Il curatore può anche essere sostituto nel corso della procedura. La legge però prevede che la richiesta debba essere presentata dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi dopo che si è conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e comunque prima che lo stesso sia dichiarato esecutivo. 

La richiesta di sostituzione ovviamente deve essere motivata e al giudice spetta decidere in relazione all'istanza, provvedendo, nel caso, alla nomina dei soggetti indicati dai creditori, purché gli stessi possiedano i requisiti necessari per la nomina e vengano rispettato il disposto.