Il comitato dei creditori, in precedenza relegato a un ruolo meramente consultivo, oggi condivide con il curatore poteri di gestione economica e amministrativa.
Nomina del comitato dei creditori
Ai sensi dell'art. 138 del codice della crisi d'impresa: “Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo".
Il Giudice delegato può peraltro modificare la composizione del comitato dei creditori in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Composizione del comitato dei creditori
La norma in oggetto, inoltre, indica che il comitato dei creditori può essere composto da tre o da cinque membri.
Essi devono essere scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, avuto riguardo peraltro alla loro possibilità di soddisfacimento.
Funzioni del comitato dei creditori
Sulla base del novellato art. 140 del codice della crisi d'impresa, il comitato dei creditori è tenuto a vigilare sull'operato del curatore, ad autorizzarne gli atti e ad esprimere pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando, seppur succintamente, le proprie deliberazioni.
Dal testo della legge emerge quindi che il comitato esercita:
- Funzioni consultive : il comitato dei creditori è organo consultivo permanente del Tribunale concorsuale e del Giudice delegato. In tale veste può proporre reclamo verso i decreti di questi due organi, inoltre il comitato può essere sostituito dal Giudice delegato sia nel caso in cui il comitato sia formato e svolga pienamente le sue funzioni, sia nel caso in cui la formazione del comitato risulti affetta da una patologia originaria o funzionale;
- funzioni di controllo e vigilanza: in questa veste il comitato dei creditori svolge il proprio ruolo di sorveglianza sul merito (opportunità e convenienza) dell'operato del curatore, attraverso la formulazione di osservazioni scritte al rapporto riepilogativo che il curatore è tenuto a redigere ogni sei mesi, l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti procedurali e la richiesta di chiarimenti;
- funzioni di autorizzazione: al comitto spetta l'attribuzione del potere di autorizzazione al compimento di alcuni atti di gestione al comitato dei creditori.
Il comitato, infatti, ha il potere di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del curatore, mentre per altri ne ha la mera facoltà. Il nuovo ruolo del comitato dei creditori si manifesta soprattutto nella fase di liquidazione, momento in cui compie valutazioni di convenienza economica delle attività compiute, esprimendo pareri al curatore e autorizzando gli atti più rappresentativi dal punto di vista economico.
