Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale

Analisi degli effetti conseguenti all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore, dei creditori e in relazione ai rapporti giuridici pendenti.

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale produce una serie di effetti personali sul debitore ed economici in relazione ai creditori, agli atti pregiudizievoli in danno degli stessi e in riferimento ai rapporti giuridici preesistenti. A ognuno di questi aspetti, è dedicata una sezione del capo I del nuovo codice della crisi d'impresa e di insolvenza che tratta, appunto, "degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale".

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

In merito agli effetti nei confronti dell'imprenditore, l'art. 142 del codice, in linea di continuità con il precedente art. 42 della L.F., dispone: "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale".

Al secondo comma è stabilito che sono da ritenersi compresi nella procedura i liquidazione giudiziale "anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". 

Al contrario non sono mai compresi nella liquidazione giudiziale i beni espressamente indicati nell'art. 146 del codice, ossia:

  • i beni e i diritti di natura strettamente personale;
  • gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
  • i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'art. 170 c.c.;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.);

È previsto, inoltre, ai sensi del terzo comma dell'art. 142 del codice che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, "può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi".

Altro effetto di natura personale della liquidazione giudiziale, è la perdita della legittimazione processuale del debitore nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. In queste ipotesi, ex art. 143 del codice, il curatore è legittimato a stare in giudizio in luogo del debitore, che può intervenire esclusivamente per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.

Con riferimento alla precedente formulazione della legge fallimentare, la Cassazione Civile, Sez. con ordinanza n. 21765/ aveva ribadito:“ La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio".

Ai sensi dell'art. 147 primo comma del codice: “Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione".

Al diritto agli alimenti si contrappongono, a carico dell'imprenditore, obblighi di collaborazione e informazione con gli organi della procedura di cui all'art. 149 del codice  (obbligo di comunicare il cambio di residenza o domicilio) e il dovere dell'imprenditore (se persona fisica) di consegnare al curatore tutta la propria corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, mentre nel caso in cui il debitore non sia persona fisica la corrispondenza a lui diretta è consegnata al curatore.

È da sottolineare, altresì, la sanzione d'inefficacia relativa prevista dal primo comma dell'art. 144 del codice.: "gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.", così come sono parimenti inefficaci i pagamenti ricevuti dal debitore dopo la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale. L'art. 145 precisa, in proposito, che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Effetti della apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Per quanto concerne gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori, la conseguenza più importante della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale consiste nell'inibizione delle azioni individuali dei singoli creditori, per realizzare la "par condicio creditorum".

L'art. 150 del codice infatti, prevede che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura".

L'istanza di ammissione al passivo è quindi l'unico modo per far valere un diritto di credito nei confronti del debitore.

Parallelamente, secondo l'art. 151 del codice, la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. A tal fine, il 2° comma stabilisce che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo III, salvo diverse disposizioni della legge.

La domanda di ammissione al passivo: effetti e accertamento

L'art. 201 del codice disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo e i suoi effetti anche in caso di presentazione tardiva, stabilendo che le informazioni che il curatore deve comunicare a tal fine ai creditori possano essere trasmesse anche a mezzo posta elettronica certificata.

La norma, sempre in merito alla domanda di ammissione, stabilisce che:“Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale".

La domanda di ammissione alla liquidazione giudiziale ha effetto per tutta la durata della procedura. L'art. 203 disciplina poi la redazione del progetto di stato passivo, stabilendo che per il suo esame il giudice delegato può stabilire che l'udienza possa tenersi anche in modalità telematica in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo.

Il successivo art. 204 regolamenta quindi la formazione e l'esecutività dello stato passivo, mentre l'art. 205 prevede la comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo a tutti i ricorrenti da parte del curatore, con cui li informa anche del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 

L'art. 296 si occupa del regime delle impugnazioni avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, mentre il successivo art. 207 ne disciplina il procedimento.

Il codice agli artt. 85 e seguenti si occupa dei diritti spettanti ai creditori privilegiati rispetto ai chirografari in fase di ripartizione dell'attivo; detta disposizioni sugli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui debiti pecuniari, i crediti infruttiferi, le obbligazioni e i titoli di debito, i crediti non pecuniari e le rendite perpetue e vitalizie; nonché i criteri che stabiliscono il concorso nella liquidazione giudiziale del creditore di più coobbligati solidali, del creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto e del coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori

Le disposizioni contenute nella Parte Prima – Titolo V – Capo I - Sezione IV del Codice (artt. 163-171) hanno ad oggetto gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori.

Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a patto che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori (art. 163 codice crisi di impresa)

In merito ai pagamenti, il codice prevede, invece, che sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

L'art. 165 del codice. chiarisce che l'azione revocatoria può essere domandata, per gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro. Il codice, inoltre,  regola i vari casi di atti a titolo oneroso agli artt. 166 e ss. , i quali si intendono revocati, salvo che l'altra parte non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, fatta eccezione per quelli rientranti nell'elencazione di cui al novellato terzo comma della stessa disposizione di legge.

Tra gli atti soggetti alla revocazione sono compresi anche quelli compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa commerciale, e quelli a titolo gratuito effettuati più di due anni prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale salvo che il coniuge non provi di ignorare lo stato d'insolvenza dell'altro (art. 69 L.F.).

Interessante la qualificazione del fondo patrimoniale ai fini della revocatoria fornita dalla Cassazione Civile, Sez. 1 con sentenza 9128/2016:“l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2327). La costituzione del fondo patrimoniale è perciò di regola suscettibile di revocatoria, in quanto ricompresa tra gli atti a titolo gratuito previsti dall'articolo 64 della legge fallimentare (…)".

L'art. 170  prevede, infine, che le azioni revocatorie vadano promosse, a pena di decadenza, entro tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale e in ogni caso decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

L'ultima categoria di effetti che il legislatore ha preso in esame è quella dei rapporti giuridici preesistenti o pendenti, ovvero quei contratti conclusi, ma non eseguiti.

L'art. 172 del codice, in particolare, prevede che "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto ".

L'articolo citato, tra l'altro, precisa che"Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto".