L'azione revocatoria della liquidazione giudiziale (art. 166 del codice della crisi di impresa e di insolvenza) è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del debitore, privando di effetto gli atti compiuti dal debitore (prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) in violazione del principio della par condicio creditorum.
Cos'è la revocatoria
L'azione revocatoria, a cui è legittimato il curatore, viene avviata, dunque, per porre nel nulla gli atti compiuti dal debitore, in danno dei creditori, che possono consistere in atti a titolo gratuito, pagamenti, atti a titolo oneroso e garanzie.
L'istituto, oggetto di diverse novelle legislative nel corso degli anni, si pone in primis l'obiettivo di tutelare il patrimonio del debitore nell'interesse dei creditori.
Azione revocatoria
La norma di riferimento relativamente all'azione revocatoria nella procedura di liquidazione giudiziale è l'art 166 del codice:
Detta norma contiene in sostanza contiene l'elenco degli atti che possono essere revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore i seguenti atti:
- gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti."
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Legittimazione azione revocatoria
Legittimato ad esercitare l'azione revocatoria è il curatore. Costui deve proporla davanti al Tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, entro tre anni dalla dichiarazione e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell'atto, a pena di decadenza.
Attraverso l'azione esercitata dal curatore, gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal debitore nell'anno o nei sei mesi antecedenti all'apertura della liquidazione giudiziale, sono inefficaci, salvo che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Una volta che il terzo, per effetto della revocatoria, restituisca quanto ricevuto dal debitore, lo stesso viene ammesso al passivo per il suo eventuale credito.
Se poi la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o rapporti continuativi o reiterati, il terzo è tenuto a restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso, facendo salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
Atti revocabili
il codice distingue gli atti posti in essere dal debitore.
Essa prevede infatti regimi diversi a seconda che la revoca riguardi:
- gli atti a titolo gratuito (art. 163);
- i pagamenti (art. 164);
- gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.
Atti a titolo gratuito
Negli atti gratuiti (rinunzie, remissioni, adempimenti di debiti altrui, ecc.), valutati avendo riguardo alla concreta causa del negozio, prescindendo dalla forma giuridica rivestita (Cass. n. 17200/2012), compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione (esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante), la revoca è ope legis.
Crediti
Analogamente è disposto per i pagamenti di crediti scadenti nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se eseguiti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In entrambe le ipotesi gli atti sono semplicemente privi di effetto e l'eventuale azione promossa dal creditore per farne dichiarare l'inefficacia ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione (Cass. n. 20067/2011).
Atti a titolo oneroso
Per gli atti a titolo oneroso, invece, l'art. 166 del codice distingue quattro categorie di atti compiuti dal debitore nell'anno o nei sei mesi anteriori alla liquidazione giudiziale, per le quali può esercitarsi azione revocatoria. Il tutto, a meno che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
Queste le categorie di atti a titolo oneroso:
atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento (pagamenti anomali);
pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.
Revocatorie speciali
Vanno, infine, ricordate le c.d. revocatorie “speciali", in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 167), di pagamenti di cambiale scaduta (art. 168), di atti fra coniugi (art. 169), ecc.
Presupposto soggettivo dell'azione revocatoria per gli atti elencati nell'art. 167 è la conoscenza dell'altra parte dello stato di insolvenza del debitore, che, secondo la giurisprudenza, può essere presunta sulla base di determinati indici di insolvenza (notizie sui giornali; protesti; ecc.), in presenza dei quali la conoscenza deve ritenersi dimostrata (Cass. n. 182/2013).
Atti esclusi dalla revocatoria fallimentare
Non tutti gli atti compiuti dal debitore possono essere colpiti dall'azione revocatoria. Il terzo comma dell'art. 67 L.F. contempla infatti sette categorie di atti sottratti alla revoca domandata dal curatore:
- pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso;
- rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero quelli destinati a costituire la sede principale dell'impresa dell'acquirente;
- atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, la cui fattibilità è attestata da un professionista non legato all'impresa, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria della stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario;
- atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, dell'accordo omologato, nonché posti in essere dopo il deposito del ricorso;
- pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore;
- pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Alle suddette categorie si aggiungono le esenzioni previste dal 4° comma dell'art. 167 per l'istituto di emissione e per le operazioni di credito, su pegno e fondiario, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
Azione revocatoria ordinaria
Nella procedura fallimentare, secondo il disposto dell'art. 165 , il curatore può anche esercitare l'azione revocatoria ordinaria chiedendo che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (artt. 2901-2904 c.c.).
I presupposti della revocatoria ordinaria art. 165 sono gli stessi dell'art. 2901 c.c.:
- il fatto deve aver aggravato il dissesto;
- la consapevolezza del debitore, che il suo atto è pregiudizievole e del terzo, di partecipare ad una “frode" in caso di atti a titolo oneroso.
L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore secondo il combinato disposto dell'art 165 e art. 2901 c.c. si distingue da quella intrapresa dal creditore verso il debitore, perché tutela indistintamente gli interessi di tutti i creditori del debitore, anche successivi all'atto revocato e non solo quello del creditore che agisce in revocatoria.
L'azione è comunque sottoposta alla “vis attractiva" del tribunale concorsuale, "sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro" (comma 2 art. 165 del codice).
Considerata tuttavia la maggiore onerosità probatoria di questa azione, dovendo essere dimostrati la ricorrenza dei presupposti e l'eventus damni (Cass. n. 26331/2008), la revocatoria ordinaria finisce per essere residuale rispetto a quella della loquidazione giudiziel, ovvero esperita in subordine a questa.
Se però la revocatoria ordinaria è stata proposta da un creditore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore vi può subentrare (Cass. n. 8984/2011) e il creditore va estromesso, a pena di improcedibilità dell'azione (Cass. n. 29420/2008).
