Aspetti procedurali della liquidazione giudiziale

Analisi dei caratteri procedurali della liquidazione giudiziale: competenza, termini e aspetti introduttivi del procedimento.

Competenza

Ai sensi dell'art. 27 del codice della crisi d'impresa, la procedura di liquidazione giudiziale deve essere presentata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

In particolare, è necessario considerare il luogo in cui l'imprenditore ha posto la sede principale dei suoi interessi.

Questo si presume coincidente: 

  • per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
  • per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Incompetenza

Ai sensi dell'art. 29 del codice della crisi d'impresa, la dichiarazione di incompetenza deve essere resa dal tribunale con ordinanza, che deve essere trasmessa in copia al tribunale competente.

Quest'ultimo deve procedere con il procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti. 

Regole specifiche sono stabilite in casi particolari. Sul punto, la norma prescrive che, quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Aspetti procedurali specifici

Il procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale prevede la convocazione del debitore al fine di garantire un effettivo contraddittorio tra il debitore e il soggetto istante per il fallimento.

La norma di cui all'41 del codice, per assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della trasparenza, impone, infatti, al Tribunale l'obbligo di convocare, con decreto apposto in calce al ricorso, sia il debitore, che i creditori istanti per la liquidazione giudiziale. Nei casi poi in cui abbia assunto l'iniziativa il pubblico ministero lo stesso interviene nel procedimento. La notifica del ricorso e del decreto può essere effettuata, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, trasmettendo l'esito della comunicazione, con modalità automatica, all'indirizzo P.E.C. del ricorrente.

Secondo il terzo e il quarto comma dell'art. 41 del codice, l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data di notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, mentre il decreto, che deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, fissa un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, l'imprenditore è tenuto a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e se il Tribunale lo richiede, deve fornire eventuali altre informazioni urgenti.

In ogni caso, i termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza.

A tale proposito la Cassazione Civile con riferimento alla precedente procedura fallimentare (Sez. 1, con sentenza n 7974/2016) aveva avuto modo di precisare: “… che il Presidente del Tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, passa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi (Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010 ...). In particolare, si è ritenuto che la notifica del ricorso (per cassazione), e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione in tal senso da parte del Presidente, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un "modo diverso da quello stabilito dalla legge" quando sussistano esigenze di particolare celerità (nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto), là dove l'idoneità dello strumento del "fax" a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione (in argomento cfr. Sez. U. Sentenza n. 9151 del 08/04/2008, in relazione al ricorso per cassazione). Nella concreta fattispecie era incombente la scadenza del termine di cui all'art. 10 L.F".

Il Tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore ed emettere, su istanza di parte, provvedimenti (cautelari o conservativi) a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, mentre le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici.