L'istanza di liquidazione giudiziale è l'atto con cui viene avviata la procedura concorsuale nei confronti di un imprenditore, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (imprenditore commerciale, non piccolo, in stato di insolvenza).
La procedura può essere avviata solo su istanza dei soggetti indicati dall'art. 35 del codice: il debitore, uno o più creditori e il pubblico ministero, organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa.
Soggetti legittimati a presentare istanza di liquidazione giudiziale
L'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, tramite deposito della relativa istanza, spetta al debitore, ai creditori e al Pubblico Ministero e agli organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa.
Nel caso in cui sia l'imprenditore medesimo a chiedere la liquidazione giudiziale, questi è obbligato, a depositare presso la cancelleria del Tribunale: l'istanza, le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi precedenti o dell'intera esistenza dell'impresa, se ha avuto una minore durata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Per la richiesta di liquidazione giudiziale da parte dell'imprenditore insolvente, non è necessario il patrocinio di un difensore. Il ricorso può essere presentato personalmente in cancelleria dall'imprenditore o dai soci (in caso di società di persone), dall'amministratore o, eventualmente dai liquidatori (per le società di capitali).
Per l'iniziativa da parte di uno o più creditori, invece, si rende necessaria l'assistenza di un legale.
Il Pubblico Ministero può presentare l'istanza di dichiarazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. Per la richiesta di dichiarazione giudiziale da parte dell'imprenditore insolvente, non è necessario il patrocinio di un difensore. Il ricorso può essere presentato personalmente in cancelleria dall'imprenditore o dai soci (in caso di società di persone), dall'amministratore o, eventualmente dai liquidatori (per le società di capitali).
Per l'iniziativa da parte di uno o più creditori, invece, si rende necessaria l'assistenza di un legale.
Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
l rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
Forma e contenuto dell'istanza di dichiarazione giudiziale
L'istanza di accesso alla procedura di dichiarazione giudiziale si propone con ricorso che deve indicare:
- l'ufficio giudiziario;
- l'oggetto e le ragioni della domanda;
- le conclusioni.
- Il ricorso va sottoscritto da un difensore munito di procura ed è comunicato:
- al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito;
- al pubblico ministero unitamente ai documenti allegati.
La procedura
Il ricorso per l'apertura della procedura deve essere presentato nei termini prescritti dall'art. 33 del codice. La norma stabilisce che "la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
La norma precisa inoltre che la cessazione dell'attività coincide:
- per gli imprenditori iscritti con la cancellazione dal registro delle imprese;
- per gli imprenditori non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione.
Ai sensi dell'art. 41 del codice, l'udienza è fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso, e non prima che siano decorsi 15 giorni tra la data di deposito e quella di comunicazione o notificazione del decreto. Il termine di 15 giorni ha natura dilatoria e successiva e deve essere conteggiato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, come previsto dall'art 155 c.p.c. Per ragioni di urgenza può essere abbreviato con decreto motivato del Presidente del Tribunale e in questo caso ricorso e decreto possono essere portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo ritenuto idoneo, esclusa ogni formalità non indispensabile alla conoscenza degli stessi.
Il codice prevede altresì che il decreto debba contenere l'indicazione che il procedimento è diretto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e deve fissare un termine non inferiore a 7 giorni prima dell'udienza, per consentire la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.
Il Tribunale in composizione collegiale provvede, su ricorso dei soggetti legittimati, a dichiarare con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.: nominando il giudice delegato e il curatore; ordinando al debitore il deposito dei documenti obbligatori ex art. 14 L.F.; stabilendo il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; assegnando ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, un termine per presentare le domande di insinuazione.
La sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale è notificata al debitore e comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore e al richiedente la liquidazione. La stessa viene annotata anche presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, con riguardo ai terzi, dalla data di iscrizione nello stesso registro delle imprese.
La rinuncia all'istanza di fallimento
L'istanza presentata da uno o più creditori, trattandosi di un ricorso tramite il quale si esercita il diritto di tutela del credito, è rinunciabile. La rinuncia può provenire anche dal pubblico ministero.
La rinuncia alla domanda, ai sensi dell'art. 43 del codice, comporta l'estinzione fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. L'estinzione viene pronunciata dal Tribunale con decreto, in cui può essere condannata alle spese anche la parte che vi ha dato causa.
Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
