Iniziativa per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale

Analisi e definizione dei soggetti legittimati a proporre domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

In merito all'iniziativa per la proposizione della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della crisi di impresa e di insolvenza, spetta al debitore, ad organi o alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, a uno o più creditori e al pubblico ministero d'ufficio.

Iniziativa del o dei creditori

L'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale può essere avanzata da uno o più creditori anche se il credito non è ancora giunto a scadenza, poiché la sopravvenuta insolvenza del debitore determina l'esigibilità immediata dello stesso per il venir meno del beneficio del termine (art 1186 c.c.). La finalità cautelare della liquidazione giudiziale offre, inoltre, la possibilità di avanzare istanza di liquidazione giudiziale anche se il credito di cui si è titolari è sottoposto a condizione. Occorre precisare infine che, per avviare la procedura concorsuale, non è neppure necessario che il credito sia stato già accertato in sede di giudizio, essendo sufficiente il suo accertamento in via incidentale.

Si legga in proposito la sentenza n. 16846/2017 della Cassazione Civile, Sez. I:“Anche di recente è stato ribadito che la previsione dettata dall'art. 6 della legge fallimentare non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo essendo, viceversa, a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante e la conseguente insolvenza del debitore. La procedura per la dichiarazione di fallimento non è, infatti, funzionale all'accertamento o alla verifica del credito dell'istante, bensì all'accertamento dello stato di insolvenza, per cui, riguardo al credito contestato, suppone e consente, un'indagine solo incidenter tantum, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte (Cass. 25 luglio 2016, n. 15346). 

La Cassazione in questo contesto si riferiva al fallimento, ma le medesime considerazioni possono anche applicarsi alla liquidazione giudiziale.

Iniziativa del Pubblico Ministero

Ai sensi dell'art. 38 del codice della crisi d'impresa: "Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza".

Vengono quindi estese le ipotesi di iniziativa del Pubblico Ministero rispetto a quanto stabilito dalla legge fallimentare che indicava le ipotesi di intervento del pubblico ministero:

  • quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
  • quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile

La norma nuova precisa poi che lo stato di insolvenza debba essere segnalato al pubblico ministero dall'organo giudiziario.

Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale

Iniziativa dell'imprenditore

Per quanto riguarda l'iniziativa dell'imprenditore, l'art. 39 del codice. indica una serie di adempimenti che costui ha l'onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del tribunale: delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata) e di uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività. 

Sempre al fine di fornire agli organi della procedura un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo della c.d. "massa fallimentare", l'imprenditore dovrà depositare, altresì, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni (ovvero dell'intera esistenza dell'impresa), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti

Il codice dispone, altresì, che la dichiarazione di liquidazione giudiziale per l'imprenditore, individuale e collettivo, che ha cessato l'esercizio dell'impresa va effettuata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

L'imprenditore defunto e l'iniziativa degli eredi

Ove ricorrano le condizioni appena descritte, il codice dispone all'art. 34 che la dichiarazione di liquidazione giudiziale può riguardare anche l'imprenditore defunto, richiesto ad opera dell'erede, il quale è esonerato dagli obblighi di deposito dei bilanci, delle scritture contabili obbligatorie e dell'elenco dei creditori, purché non sia già confusa l'eredità con il suo patrimonio. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

In caso di morte dell'imprenditore successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'art. 35 del codice sancisce che la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche con beneficio d'inventario, tra i quali, in caso di pluralità, verrà designato (eventualmente dal giudice delegato, nell'ipotesi di disaccordi), il rappresentante nei cui confronti opererà la procedura fallimentare. Nel caso previsto dall'art. 528 c.c., invece la procedura proseguirà nei confronti del curatore dell'eredita' giacente mentre in quello contemplato dall'art. 641 c.c. nei riguardi dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 642 codice civile.