Liquidazione giudiziale della società

Analisi dei caratteri della liquidazione giudiziale delle società: le azioni di responsabilità, la liquidazione delle società a responsabilità illimitata e di quelle a responsabilità limitata.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e di insolvenza dedica il capo VIII alla procedura di liquidazione giudiziale delle società, prevedendo diverse regole sulla base del tipo specifico di società, in ordine all'estensione degli effetti della liquidazione giudiziale ai soci e all'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti di uno o più organi della società medesima.

Azioni di responsabilità

La prima norma di riferimento, al seguito dell'abrogazione dell'art. 255 del codice, è costituita dall'art. 256 che disciplina la legittimazione del curatore ad esperire le azioni di responsabilità, tra cui vengono indicate:

  • l'azione sociale di responsabilità;
  • l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. dall'art. 2476, comma 6, c.c.;
  • l'azione prevista dall'art. 2476 comma 7, c.c.;
  • l'azione prevista dall'art. 2497,comma 4, c.c.;
  • tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Società con soci a responsabilità illimitata

Norma fondamentale in materia è l'art. 256 del codice che tratta della liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità illimitata.

Tale disposizione si applica prevalentemente alle società di persone, ed in particolare alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita, semplice e per azioni.

Secondo il disposto della norma di riferimento, la liquidazione giudiziale dei soci non può essere dichiarata decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.

La dichiarazione di liquidazione giudiziale, inoltre, è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

In un'ottica innovativa rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 147 L.F., il legislatore prevede che nel caso in cui sia accertata la sussistenza di altri soci illimitatamente responsabili dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società, il Tribunale deve disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei soci.

I soggetti legittimati a proporre la domanda di estensione della procedura sono:

  • il curatore;
  • i creditori;
  • il socio nei confronti del quale è stata aperta la procedura;
  • i creditori personali dei soci;
  • il pubblico ministero.

In secondo luogo, nel caso in cui venga accertato che l'impresa è riferibile ad una società di fatto di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il Tribunale deve in specie disporre l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti sia della società di fatto sia degli altri soci illimitatamente responsabili.

Infine, la norma prevede che possono partecipare alla procedura di reclamo:

  • il curatore, del creditore, del socio o del pubblico ministero che ha proposto la domanda di estensione;
  • il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Liquidazione giudiziale della società e dei soci

Sotto il profilo procedurale, l'art. 257 del codice , che riproduce l'art. 148 .L.F., prevede che, nei casi previsti dall'art. 256 il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati, invece, più comitati dei creditori, ferma restando la distinzione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci.

La norma, poi, si occupa di regolare i rispettivi diritti dei creditori sociali, il cui credito si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale dei singoli soci, e dei creditori particolari dei singoli soci, che possono partecipare soltanto alla liquidazione giudiziale dei soci loro debitori.

Il successivo art. 258 precisa che la liquidazione giudiziale di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce la liquidazione della società.

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

Passando alla posizione dei soci a responsabilità limitata, la liquidazione della società non comporta, quale conseguenza automatica, la liquidazione giudiziale degli stessi.

Nel nuovo art. 260 è disposto che il giudice delegato, nella liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata, possa, su proposta del curatore, ingiungere, con decreto, ai singoli soci (e ai precedenti titolari di quote o azioni), di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche laddove non sia scaduto il termine fissato per il pagamento. Il decreto, sulla base del secondo comma, è opponibile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

L'art. 261 statuisce, inoltre, che nei fallimenti delle società a responsabilità limitata, il giudice, ricorrendone i presupposti può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa e la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'art. 2464, 4° e 6° c.c.