Accordi di ristrutturazione e di risanamento dei debiti

Quali sono gli accordi di ristrutturazione e si risanamento dell'impresa, come e quando si applicano e quale funzione svolgono.

Tra le modifiche apportate dal codice della crisi di impresa risulta anche la disciplina degli accordi di ristrutturazione e di risanamento, rispettivamente disciplinati dagli art. 57 e 57 del codice.

Piano di risanamento

Il piano di risanamento è previsto dall'art. 56 del codice. Il legislatore consente all'imprenditore di predisporre un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

A tal fine, è fondamentale che il piano contenga:

  1. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

  2. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;

  3. le strategie d'intervento;

  4. l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;

  5. gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

  7. il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;

  8. l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

La veridicità dei suddetti dati può essere attestata da un professionista di riferimento.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti vengono disciplinati dall'art. 57 del nuovo codice della crisi d'impresa.

La loro funzione è quella di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito. L'accordo di  di ristrutturazione consente all’imprenditore stesso di  continuare a dirigere la propria impresa e di tutelare il proprio patrimonio (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

Ambito applicativo

La legittimazione alla proposizione dell'accordo spetta all'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.

Questo può concludere gli accordi suddetti con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48 del codice.

Per impresa minore (esclusa dagli accordi di ristrutturazione) si fa riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. d) d.lgs. 14/2019 "all’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348".

Caratteristiche degli accordi

Risulta necessario che gli accordi contengano l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. La norma richiama i termini e le modalità indicate dall'art. 56

Gli accordi, inoltre, devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

  1. entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

  2. entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'art. 58 riconosce la possibilità di rinnovare l'attestazione se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano.

Inoltre, qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.

Accordo di ristrutturazione agevolato

L'art. 60 si occupa della disciplina dell'accordo di ristrutturazione agevolato.

Si tratta, in particolare, di un accordo “semplificato” rispetto a quello ordinario appena descritto e trova la propria disciplina nell’art. 60 d.lgs. 14/2019. Le caratteristiche precipue sono:

  1. la percentuale del 30% dei creditori (rispetto al 60% dell’accordo ordinario);

  2. nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (invece, prevista nell’accordo ordinario), tali crediti, pertanto, vanno pagati alle rispettive scadenze senza dilazione;

  3. rinuncia alle misure protettive temporanee (che possono essere richieste nell’accordo ordinario).

Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa

Sulla stessa line l'art. 61 contempla accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che si applicano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Affinché l'accordo trovi applicazione devono però essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

  2. l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;

  3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

  4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione;

  5. il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.

Modifiche al piano o agli accordi

L’articolo 58 del decreto legislativo n. 14 del 2019 introduce una regolamentazione innovativa rispetto alla normativa precedente, prevedendo un trattamento specifico per le modifiche intervenute sugli accordi già stipulati tra debitore e creditori. La disciplina distingue due scenari, in base al momento in cui le modifiche si verificano.

Se le modifiche al piano o agli accordi sono rilevanti e intervengono prima dell’omologazione, è necessario procedere con una nuova attestazione, da parte di un professionista indipendente, che confermi sia la veridicità dei dati aziendali che la fattibilità del piano (ai sensi dell’art. 57, comma 4, del d.lgs. 14/2019). Inoltre, il debitore è tenuto a richiedere nuovamente il consenso dei creditori coinvolti.

Nel caso in cui le modifiche sostanziali vengano apportate successivamente all’omologazione, l’imprenditore deve adeguare il piano in modo da garantirne l’attuazione, e far rilasciare una nuova attestazione dal professionista indipendente (come previsto dall’art. 57, comma 4). Il piano aggiornato, insieme alla nuova attestazione, deve essere depositato nel Registro delle Imprese. I creditori devono essere informati della pubblicazione tramite raccomandata o PEC. A partire dalla ricezione dell’avviso, essi hanno trenta giorni di tempo per proporre opposizione davanti al tribunale, seguendo le modalità stabilite dall’art. 48 del decreto.