- Cosa è il concordato preventivo
- I requisiti per l'ammissione al concordato preventivo
- Presupposto soggettivo
- Presupposto oggettivo
- La domanda di concordato preventivo
- La documentazione da presentare con la domanda di ammissione al concordato.
- La competenza
- Il procedimento
- Gli organi del concordato preventivo
- IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE
- IL RUOLO DEL TRIBUNALE
- IL GIUDICE DELEGATO
- IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
- IL LIQUIDATORE
- Il c.d. Concordato in bianco
- Gli effetti della domanda di concordato preventivo
- Gli effetti della domanda di concordato preventivo sui creditori
- I vari tipi di concordato
- IL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
- CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO
- Suddivisione in classi degli imprenditori
- Deliberazione del concordato
- La deliberazione dei creditori
Cosa è il concordato preventivo
Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di liquidazione giudiziale attraverso un accordo destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie.
Si chiama "preventivo", appunto, per questa sua principale funzione di prevenire la più grave procedura fallimentare che potrebbe seguire ad uno stato di dissesto finanziario.
Il concordato preventivo è regolato dal codice della crisi di impresa e di insolvenza che è intervenuta sull'istituto con l'obiettivo di favorire il risanamento e soprattutto la prosecuzione dell'attività di impresa.
Lo scopo del concordato preventivo non è solo quello di tutelare l'imprenditore in difficoltà, ma anche i creditori. Infatti, se da un lato il debitore con l'accesso alla procedura può paralizzare ogni possibile azione esecutiva nei suoi confronti e mantenere l'amministrazione dell'impresa, sia pure con determinati limiti, i creditori, dal canto loro, possono evitate l'attesa dei tempi lunghi necessari per portare avanti la più complessa procedura di liquidazione giudiziale e conseguire, così, in tempi relativamente brevi il soddisfacimento quantomeno parziale del proprio credito.
Al di là degli interessi dei soggetti direttamente coinvolti nel procedimento non si può negare che il concordato preventivo soddisfi anche il più ampio e generale interesse della società al mantenimento dell'operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.
I requisiti per l'ammissione al concordato preventivo
Presupposto soggettivo
Ai sensi dell'art. 84 del codice, l'ammissione alla procedura concordataria presuppone innanzitutto la qualità di imprenditore commerciale, collettivo o individuale, del debitore che superi i limiti dimensionali di cui all'articolo 121. Sono dunque esclusi dalla procedura di concordato preventivo gli imprenditori "sotto soglia".
Secondo il tenore letterale della norma l'imprenditore che si trova in stato di crisi o in uno stato di insolvenza puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- l'attribuzione delle attività ad un assuntore;
- la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra le diverse classi ma senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
Non sono più richiesti come un tempo i cd. requisiti di meritevolezza soggettiva dell'imprenditore ricorrente e dunque l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorrente, la regolare tenuta della contabilità nel biennio precedente, l'assenza di procedure concorsuali a proprio carico nei cinque anni precedenti, il non essere stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica.
Presupposto oggettivo
La presentazione della proposta concordataria presuppone che l'imprenditore si trovi in stato di crisi o in stato di insolvenza, in base all'art. 2 del codice.
La domanda di concordato preventivo
La domanda di concordato si propone con ricorso sottoscritto dal debitore stesso ancorché assistito da un legale munito di apposita procura.
Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale
Ai fini della sua legittimazione, dal codice si ricava che:
A) nelle società di persone, in assenza di specifiche disposizioni contenute nel contratto sociale, la proposta deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale, nelle società in accomandita semplice gli accomandanti non sono ammessi alla delibera poiché la gestione non è rimessa alla loro competenza;
B) nelle società di capitali o cooperative la competenza è rimessa all'organo amministrativo salva diversa disposizione statutaria.
In ogni caso, tanto nelle società di persone, quanto nelle società di capitali la delibera con la quale viene approvata la presentazione della domanda di concordato e nel quale devono essere indicati i principali profili della proposta e del piano, sia per le società di persone, sia per le società di capitali e cooperative, deve risultare da verbale redatto da notaio e, successivamente depositata e iscritta presso il registro delle imprese.
La documentazione da presentare con la domanda di ammissione al concordato.
Le allegazioni da presentare unitamente al ricorso oltre al piano ed alla attestazione del professionista a norma dell'art. 39 codice sono:
Scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa se questa ha avuto una minore durata;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- stato particolareggiato ed estimativo delle attività,
- elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Rispetto alla precedente formulazione, viene meno l'obbligo di indicare il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili del debitore.
La competenza
Il ricorso per l'ammissione alla procedura deve essere presentato dinnanzi al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale che per lo più coincide con la propria sede legale e potrebbe coincidere con la sede amministrativa.Il trasferimento della sede principale intervenuto nell'anno precedente alla domanda di ammissione non rileva ai fini della competenza.
In caso di concordato di gruppo il legislatore non ha offerto alcuna sorta di indicazione, la giurisprudenza pur non disconoscendo la possibilità di dar vita ad un unico piano aziendale, idoneo a coinvolgere le singole imprese, tuttavia non ritiene che sia ammissibile una unitarietà delle procedure, che debbano pertanto rimanere distinte. Nel caso in cui il tribunale adito con la domanda di ammissione si dichiari incompetente, gli atti del procedimento vengono trasferiti direttamente al tribunale ritenuto competente.
A seguito della presentazione del ricorso da parte del debitore, il cancelliere provvede entro il giorno successivo a pubblicare la domanda al registro delle imprese. Tale pubblicazione segna il confine tra creditori concorsuali e non e si determina lo spossessamento attenuato per il debitore e il divieto di inizio o prosecuzione di iniziative esecutive nei suoi confronti da parte dei creditori.
Il procedimento
Il Tribunale esamina la domanda di concordata in sede collegiale e può richiedere al debitore di apportare entro quindici giorni, integrazioni al piano e/o produrre nuovi documenti. La domanda originaria può poi essere integrata con il deposito di nuovi documenti.
Per quanto concerne il piano gli interventi integrativi potranno consistere non solo in delucidazioni volti a rendere maggiormente comprensibile ogni suo aspetto ma potranno integrare anche vere e proprie modifiche sostanziali.
Sussiste la possibilità di integrare l'originaria domanda mediante il deposito di nuovi documenti. Tribunale ha poi il potere di disporre una consulenza d'ufficio al fine di valutare la relazione sulla fattibilità del piano
Gli organi del concordato preventivo
Gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo hanno configurato sempre di più il concordato preventivo come strumento principe atto a conseguire il superamento della situazione di crisi in cui versi una attività produttiva. In questa ottica devono perciò essere visti gli interventi normativi che, da un lato hanno teso a privilegiare l'aspetto privatistico e dunque il raggiunto accordo tra creditori e debitori e dall'altro lato hanno fatti del Tribunale un organo preposto essenzialmente ad un controllo di legittimità sull'attività dell'impresa debitrice, si è parlato perciò di cd. Gestione negoziata dell'insolvenza.
Ciò però non ha posto il ruolo dell'organo giurisdizionale in una posizione assolutamente secondaria.Vediamo quali sono gli organi della procedura e quale il loro ruolo
IL PROFESSIONISTA ATTESTATORE
Con il d.l. 83/2012 (cd. Decreto sviluppo) è stato rafforzato il ruolo del professionista attestatore.
Il piano di risanamento della crisi e tutta la documentazione prodotta dall’imprenditore devono essere accompagnati da una relazione di un professionista indipendente, nominato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali forniti e la concreta fattibilità del piano di risanamento.
Il professionista, dunque, deve:
- accertare e attestare la veridicità dei dati aziendali;
- verificare che il piano sia concretamente attuabile rispetto agli obiettivi, che si tratti di un piano liquidatorio o di ristrutturazione, e che preveda o meno la continuità aziendale.
Il professionista attestatore deve essere indipendente, con i requisiti di onorabilità e professionalità e non deve avere legami personali o professionali con il debitore o con soggetti interessati al risanamento, in modo da garantire la propria imparzialità.
La giurisprudenza recente ha precisato che il professionista deve dichiarare espressamente l’assenza di rapporti di lavoro o di partecipazione agli organi di controllo o amministrazione dell’impresa nei cinque anni precedenti, anche indirettamente attraverso associazioni professionali. In caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, la relazione deve essere aggiornata.
IL RUOLO DEL TRIBUNALE
Dal deposito della domanda il tribunale concorsuale è l'organo di riferimento dell'intera procedura, dotato di potere di controllo sull'intero svolgimento della procedura esso.
Il Tribunale:
- giudica sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo;
- nomina il giudice delegato e, eventualmente, il commissario giudiziale;
- fissa termini per il deposito della proposta e del piano e dispone obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve rispettare, con vigilanza del commissario giudiziale, fino alla scadenza del termine;
- può autorizzare, prima dell’ammissione, lo scioglimento di contratti in corso, su richiesta del debitore;
- emette provvedimenti per convocazione creditori, deposito somme per l’amministrazione, sostituzione o revoca degli organi nominati;
- autorizza il debitore a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione fino all’ammissione;
- decide sui reclami contro provvedimenti del giudice delegato, compresi revoche o annullamenti;
- nomina, sostituisce e determina il compenso di liquidatori e del comitato dei creditori, oltre a decidere modalità di liquidazione in caso di cessione dei beni;
- può dichiarare il fallimento se sussistono le condizioni di legge;
- valuta la correttezza dei criteri di formazione delle classi in caso di concordato con classi di creditori;
- verifica la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’impresa soggetta a procedure concorsuali e la fattibilità del piano concordatario;
- può concedere termini per integrazioni o nuovi documenti;
- può stabilire limiti al di sotto dei quali il debitore non ha obbligo di autorizzazione del giudice delegato per atti straordinari;
- dichiara improcedibile la domanda in caso di frodi o perdita dei requisiti di ammissibilità.
IL GIUDICE DELEGATO
il giudice delegato ha funzione essenzialmente di controllo sulla regolarità della procedura, mentre le valutazioni di opportunità spettano ai creditori.
Tra i poteri del giudice delegato:
- Disporre investimenti delle somme per le spese di procedura;
- Autorizzare atti di straordinaria amministrazione del debitore;
- Decidere sui reclami contro atti del commissario giudiziale;
- Autorizzare lo scioglimento di contratti pendenti dopo l’ammissione;
- Annotare il decreto di ammissione nei libri contabili del debitore;
- Nominare stimatori e liquidatori su richiesta del commissario;
- Controllare l’adempimento del concordato;
- Svolgere funzioni di giudice dell’esecuzione in caso di vendita forzata dei beni;
- Emissione del decreto di chiusura della procedura, con ordine di svincolo di cauzioni e ipoteche;
- Presiedere l’adunanza dei creditori, verificarne la regolarità, dirigere la discussione e regolare le operazioni di voto.
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il CCII prevede la possibilità di nominare fin da subito un commissario giudiziale come ausiliario del Tribunale.
Il commissario, a differenza del curatore, non assume l’amministrazione dell’impresa ma esercita un controllo attenuato, mentre il debitore mantiene la gestione dei beni e la legittimazione processuale.
Si attribuisce al commissario il potere di controllo sulla legittima prosecuzione del piano.
Tra i suoi compiti:
- Redigere l’elenco dei creditori sulla base della documentazione contabile del debitore;
- Riferire immediatamente al Tribunale e al pubblico ministero in caso di occultamento di attivo, frodi o omissioni dolose, con conseguente possibile revoca dell’ammissione al concordato;
- Informare i creditori della data di convocazione davanti al giudice delegato;
- Redigere inventario del patrimonio del debitore e relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte, da depositare con congruo anticipo prima dell’adunanza dei creditori;
- Predisporre relazioni integrative in caso di proposte concorrenti o nuove informazioni rilevanti.
IL LIQUIDATORE
Nei concordati con cessio bonorum, il Tribunale nomina uno o più liquidatori e un comitato dei creditori per assistere la liquidazione e determinarne le modalità.
Possono svolgere il ruolo di liquidatore:
- Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, società tra professionisti;
- Soggetti che abbiano ricoperto cariche di amministrazione o controllo in società per azioni senza essere stati dichiarati falliti.
Il liquidatore deve:
- Accettare formalmente l’incarico e comunicare il proprio indirizzo di PEC al giudice delegato;
- Operare con la diligenza richiesta, mantenere un registro vidimato e annotarvi tutte le operazioni;
- Può essere revocato dal giudice delegato, dal comitato o d’ufficio;
- Non può essere contemporaneamente commissario giudiziale.
Tra le sue funzioni principali:
- Ritirare il decreto di omologa e curarne la pubblicità;
- Tenere il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare;
- Informare il comitato dei creditori della nomina;
- Prendere in consegna i beni ceduti e redigere inventario;
- Formare e depositare l’elenco dei creditori entro 6 mesi dall’omologa;
- Comunicare il deposito ai creditori;
- Presentare relazione annuale sull’attività svolta;
- Richiedere nomine di professionisti se necessario;
- Presentare annualmente prospetto delle somme disponibili e progetto di riparto.
Il c.d. Concordato in bianco
L'art. 44 del codice. consente all'imprenditore di depositare presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:
- fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
- nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attività di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);
- dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).
Il debitore che richieda l'ammissione alla procedura concordataria minore ha la possibilità di depositare la sola domanda, con conseguenti effetti prenotativi, differendo ad un secondo momento la presentazione dell'ulteriore documentazione, si parla di concordato in bianco.
Esso premette al debitore di beneficiare prima della protezione che consegue alla procedura concorsuale evitando che il proprio patrimonio venga aggredito dai creditori nel periodo necessario per redigere l'ulteriore documentazione.
La possibilità di presentare un concordato in bianco ha posto di fatto non poche difficoltà interpretative ed applicative ci si è infatti posti il problema di quale debba essere il suo contenuto minimo.
Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore può chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto
Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
Gli effetti della domanda di concordato preventivo
La normativa attuale riprende sostanzialmente quanto già previsto dagli articoli 161, comma 7, e 167 del R.D. n. 267/1942.
Durante la fase iniziale – quella cosiddetta "interinale", che va dal deposito della domanda (anche in forma riservata) fino all’emissione del decreto di apertura della procedura – l’imprenditore mantiene la gestione dei propri beni, ma può compiere solo operazioni straordinarie urgenti, previa autorizzazione del tribunale, secondo quanto previsto dall’art. 46 del Codice della crisi d’impresa. Dopo l’apertura della procedura e fino all’omologazione, ogni atto che esula dall’ordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 94.
L’art. 46, comma 1, del Codice specifica che, in assenza di autorizzazione, gli atti straordinari compiuti nella fase interinale risultano inefficaci. In tali casi, il tribunale dispone anche la revoca del provvedimento con cui erano stati concessi i termini per il deposito della proposta e del piano.
Dopo l’apertura della procedura, l’art. 94, comma 3, stabilisce che il giudice delegato può autorizzare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, purché finalizzati a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori. Il mancato rispetto di questo iter autorizzativo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 106.
I commi 5 e 6 dello stesso articolo 94 codificano prassi giurisprudenziali già consolidate, stabilendo che alienazioni o affitti d’azienda, rami aziendali o beni specifici debbano avvenire attraverso procedure competitive, anche quando non si applica l’art. 91 sulle offerte concorrenti. Tali operazioni devono essere precedute da una stima e da una pubblicità adeguata.
In situazioni d’urgenza, il tribunale può comunque autorizzare tali atti anche senza pubblicità o procedura competitiva, purché ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei creditori. Tuttavia, in questi casi, è comunque richiesto che venga data successiva pubblicità all’atto compiuto, per permettere eventuali contestazioni, sebbene rimanga incerto in che modo queste possano avvenire se l’informazione arriva solo dopo l’esecuzione dell’atto.
Ai sensi degli articoli 44 e 96 del Codice, dal momento del deposito del ricorso è fatto divieto al debitore di effettuare pagamenti di debiti pregressi, salvo autorizzazione. Un’eccezione è prevista per il concordato in continuità aziendale, dove il pagamento può essere autorizzato ai sensi dell’art. 100, oppure in altri casi particolari, con autorizzazione specifica del giudice.
L’art. 54, comma 2, prevede che, qualora richieste nella domanda, le misure protettive decorrono dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese. Da quel momento, è vietato ai creditori, per titoli o cause anteriori, avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, pena la nullità degli atti. Inoltre, prescrizioni e decadenze restano sospese.
In merito alle riduzioni o perdite del capitale sociale, l’art. 89 del Codice ricalca l’art. 182-sexies del R.D. n. 267/1942 e prevede che, dal deposito della domanda e fino all’omologazione, non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile. Nello stesso periodo non operano nemmeno le cause di scioglimento previste dagli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.
Gli effetti della domanda di concordato preventivo sui creditori
Il quadro normativo degli effetti prodotti dalla presentazione della domanda di concordato preventivo nei confronti dei creditori è rimasto sostanzialmente invariato.
Per quanto riguarda i crediti, l’art. 96 del Codice conferma l’applicazione, anche al concordato, delle norme da 154 a 162 previste per la liquidazione giudiziale. Tali disposizioni, pressoché identiche a quelle contenute nel vecchio R.D. n. 267/1942, disciplinano il concorso dei creditori nella procedura di concordato.
Una deroga rilevante è introdotta dall’art. 100 del Codice: in presenza di continuità aziendale, non si considerano scaduti – come invece prevede l’art. 154, comma 2 – i crediti derivanti da mutui garantiti da beni strumentali all’attività d’impresa, purché il debitore sia in regola con i pagamenti al momento della domanda, o sia autorizzato dal tribunale a saldare le rate dovute.
In questi casi, il pagamento delle rate future può essere autorizzato se un professionista indipendente attesta che il valore di realizzo del bene è sufficiente a coprire il credito garantito e che la prosecuzione dei pagamenti non pregiudica gli altri creditori.
Un cambiamento significativo rispetto al sistema previgente riguarda il tema della compensazione. L’art. 155, comma 2, del Codice stabilisce che essa non possa essere esercitata da chi ha acquistato il credito, per atto tra vivi, dopo il deposito della domanda o nell’anno precedente, indipendentemente dalla scadenza del credito stesso (superando così quanto previsto dal precedente art. 56 del R.D. n. 267/1942).
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’estensione al concordato preventivo dell’art. 153 del Codice (già art. 54 del R.D. n. 267/1942), che disciplina il concorso dei crediti assistiti da garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegio).
Con l’applicazione di tale norma al concordato, viene definitivamente riconosciuto il diritto dei creditori privilegiati, se non integralmente soddisfatti, di partecipare alle ripartizioni con i chirografari, anche prima che sia distribuito il ricavato dei beni oggetto di garanzia. Qualora questi creditori siano poi soddisfatti integralmente sul prezzo dei beni vincolati, gli importi eventualmente percepiti in precedenza devono essere restituiti e riassegnati ai chirografari. Se, invece, vengono soddisfatti solo parzialmente, possono trattenere, per la parte non coperta, solo la stessa percentuale spettante ai chirografari. Tali effetti devono essere considerati nella redazione del piano e della proposta, pena l’inammissibilità.
Il divieto per i creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari permane, se le misure protettive sono state richieste e concesse.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 46 del Codice stabilisce che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori. Inoltre, i creditori non possono ottenere diritti di prelazione efficaci rispetto agli altri creditori concorrenti, salvo che vi sia una delle autorizzazioni previste nei primi tre commi dello stesso articolo.
I vari tipi di concordato
La proposta del debitore non può avere un contenuto indefinito esse deve risultare in un piano, ossia un programma di azioni coordinate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 84 del codice prescrive che insieme con la proposta debba essere presentato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Le norme vigenti non danno una definizione di piano o di proposta di concordato.
La proposta è di concordato è l'offerta impegnativa di un diverso adempimento/ soddisfacimento delle obbligazioni, secondo una nuova modulazione essa indica l'obiettivo da perseguire
Il piano è il programma dettagliato e complesso riferito a singole operazioni, tra loro coordinate al fine di pervenire al risultato voluto esso indica quali siano gli strumenti utilizzati per raggiungere l'obiettivo perseguito.
Una volta delineato il piano esso viene sottoposto al vaglio dei creditori, per tali motivi la proposta deve poggiare su di un piano articolato e dettagliato capace di dimostrare tecnicamente come verranno soddisfatti i debitori.
L'esistenza e la completezza della proposta e del piano , nonché la serietà e congruità degli obiettivi perseguiti sono sottoposti a numerose verifiche che passano per la figura del professionista attestatore, del Tribunale, del Commissario e dei creditori.
Co la proposta di concordato l'imprenditore può presentare ai creditori una delle forme tipiche del loro soddisfacimento , come atipiche che prevedano la dismissione di determinati settori, riduzioni del personale, come potrebbe ricorrere a forme miste.
Ai sensi dell'art. 87 del codice, il pino deve contenere:
- l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;
- le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato;
- l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Il codice della crisi d'impresa e di insolvenza disciplina due tipologie di concordato preventivo:
- il concordato preventivo in continuità aziendale;
- il concordato preventivo liquidatorio.
IL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Il decreto sviluppo ha teso a favorire ed incentivare la continuità aziendale, così da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e favorire la sopravvivenza delle imprese in crisi.
Il concordato preventivo dunque non è più concepito come strumento essenzialmente liquidatorio dell'attività in quanto l'interesse dei creditori poteva coincidere con la continuazione dell'attività di impresa, perciò sono stati favoriti concordati che prevedano modalità di risanamento, in questa prospettiva all'art. 84 è stato istituzionalizzato il concordato con continuità aziendale, così da consentire il mantenimento dei valori aziendali, dell'avviamento etc.
I creditori sono soddisfatti non attraverso i proventi della vendita dei cespiti aziendali, bensì attraverso i movimenti finanziari derivanti dalla continuità aziendale, diretta o indiretta.
Il concordato con continuità aziendale è definito come la procedura che preveda la "prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo".
Il concordato con continuità si applica non solo nell'ipotesi di continuazione dell'attività d'impresa da parte del medesimo imprenditore ricorrente, ma anche di prosecuzione dell'attività da parte di società cessionaria o da parte di altre società già esistenti o di nuova costituzione, cui venga conferita l'azienda in esercizio.
Occorre dunque una continuazione dell'attività imprenditoriale anche nel caso in cui il progetto di risanamento preveda la liquidazione di beni non funzionali allo svolgimento dell'attività.
Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO
Altra tipologia di concordato prevista sempre dall'art. 84 del codice è costituita dal "concordato preventivo liquidatorio" che si caratterizza per la soddisfazione dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione.
In particolare la norma prevede che "nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali".
Suddivisione in classi degli imprenditori
Ai sensi dell'art. 85 del codice, il ricorrente ha la facoltà di prevedere nel piano di concordato la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei e trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti alle diverse classi. Non è invece consentito prevedere trattamenti diversi per i creditori appartenenti alla medesima classe.
La suddivisione in classi può avere un ruolo di primo piano sull'esito della procedura concorsuale, ove si consideri che il concordato è approvato se il consenso viene manifestato dai creditori che rappresentano. Si tratta pur sempre però di una possibilità. Nel silenzio della legge stato tuttavia ritenuto che, qualora il debitore ricorra alla suddivisione in classi le ragioni delle sue scelte debbano essere adeguatamente motivate, così da consentire al Tribunale il suo giudizio ex art. 163 L.F..
Estremamente controverso è poi il contenuto del provvedimento che il tribunale deve pronunciare per il caso in cui sia valutata la non corretta formazione delle classi e, in particolare, se questo giudizio debba necessariamente condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero se il ricorrente possa essere invitato a ripresentare la propria proposta tesi quest'ultima che la giurisprudenza e la dottrina sembrano preferire e qualora le modifica abbiano carattere sostanziale sarà necessario presentare una nuova attestazione del professionista.
Deliberazione del concordato
Per procedere all'omologa del concordato è necessario, ma non sufficiente :
- l'adunanza dei creditori;
- il raggiungimento delle maggioranze.
Il Tribunale è infatti chiamato a verificare
- che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa contenga una dettagliata esposizione della stessa;
- che lo stato analitico estimatimativo delle attività sia idoneo;
- che la relazione del professionista sia adeguatamente motivata. Non deve invece verificare la veridicità dei dati, compito questo riservato al Commissario nominato dopo l'apertura della procedura . il tribunale deve infatti garantire la formazione di un consenso consapevole ed informato dei creditori sulla convenienza della proposta portata alla loro attenzione, perciò deve verificare la completezza, la regolarità e coerenza della documentazione.
Come ribadito con sentenza nr. 1521 del 2013 il Tribunale deve basarsi sulla relazione del professionista per decidere se l'operazione può essere autorizzata e non esamina il merito della proposta, che compete al creditori.
Il tribunale verificata la sussistenza dei presupposti:
- con decreto motivato dichiara aperta la procedura di concordato
- nomina il Giudice delegato;
- nomina il Commissario giudiziale;
- nomina i creditori entro 30 giorni dalla data del provvedimento, fissando la data dell'udienza,
- stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura. In mancanza del deposito si ha la revoca del concordato.
- con il decreto il tribunale dispone obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta
Il decreto di ammissione è reso pubblico dal cancelliere.
Dopo l'ammissione il debitore non può effettuare alcun pagamento, né può intraprendere azioni o sottoscrivere contratti senza l'autorizzazione del Giudice delegato.
A seguito del cd. decreto del fare dopo il deposito del ricorso e fino al decreto il debitore può compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale che potrà assumere informazioni in materia e chiedere il parere del commissario.
il debitore deve mensilmente depositare una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
Il Tribunale può in ogni momento sentire i creditori.
La domanda è inammissibile se il debitore nei due anni precedenti ha presentato altra domanda di concordato cui non abbia fatto seguito la sua ammissione.
Il commissario procede:
- alla verifica dei creditori sulla base delle scritture contabili ed invia e questi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R un avviso contenente la proposta e la data di convocazione per l'udienza fissata dal Tribunale, il decreto di ammissione;
- Procede all'inventario dei beni;
- predispone la relazione delle cause di dissesto, sulla proposta di concordato depositandola almeno dieci giorni prima dell'udienza di adunanza dei creditori;
- all'adunanza dei creditori davanti al Giudice delegato illustra la propria relazione.
Il Giudice apre la votazione necessaria per verificare il raggiungimento delle maggioranze previste.
Coloro che non hanno votato possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o fax nei venti giorni successivi. Vale poi la regola del silenzio assenso.
Decorsi i venti giorni il Giudice Delegato:
A) Se le prescritte maggioranze non sono state raggiunte il Tribunale fissa un udienza
B) Se la maggioranza è stata raggiunta il tribunale fissa l'udienza per la comparizione delle parti e del commissario. Quest'ultimo entro dieci giorni deposita il proprio parere motivato. I creditori ed ogni altro interessato potrà proporre opposizione nei trenta giorni successivi. Il tribunale decise le opposizioni eventualmente proposte decreta l'omologazione. Provvedimento reclamabile in Corte d'Appello nei quindici giorni successivi.
Il decreto di omologa è pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F.. ed è provvisoriamente esecutivo
La deliberazione dei creditori
La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e si calcola in termini di crediti. Il voto viene espresso attraverso modalità telematiche, generalmente via posta elettronica certificata, come previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
In caso di concordato in continuità, i creditori sono divisi in classi e la proposta deve essere approvata in modo distinto per ciascuna classe.
Se la proposta non viene approvata dai creditori, il Tribunale la dichiara inammissibile e può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale.
