Il capo VI del titolo dedicato alla liquidazione giudiziale concerne la cessazione della procedura di liquidazione giudiziale. Ai sensi dell'art. 233., diverse possono essere le circostanze che danno luogo alla conclusione dell'iter della procedura di liquidazione giudiziale.
Casi di chiusura della liquidazione giudiziale
Le circostanze citate sono, in primo luogo, la mancanza di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato; in secondo luogo, il raggiungimento dell'intero ammontare dei crediti ammessi con le ripartizioni ai creditori, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, ovvero l'estinzione, secondo altre modalità, di tutti i crediti ammessi e il contestuale pagamento di tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione.
La liquidazione giudiziale si chiude, altresì, quando si verifica l'ipotesi diametralmente opposta a quella appena vista, ossia allorché nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura; ovvero, quanto è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, ove si tratti di liquidazione giudiziale di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
Il comma tre della norma, precisa inoltre che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
L'art. 234 del codice prevede che:"La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale".
Decreto di chiusura
Secondo il disposto di cui all'art. 235, la chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio e, qualora venga effettuata prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide dopo aver sentito il comitato dei creditori e il debitore
Contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo innanzi alla corte d'appello entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione o notificazione, a norma dell'art. 124. Il decreto di chiusura acquista efficacia, una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto, ovvero quando lo stesso è stato definitivamente rigettato.
Effetti della chiusura
Con la chiusura, ex art. 236, cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali, oltre a decadere gli organi preposti alla procedura.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale, inoltre, non possono essere proseguite, mentre, parallelamente, i singoli creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti (salvo quanto previsto dagli artt. 142 e ss.). Nell'ipotesi in cui la liquidazione giudiziale si chiude in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto e i creditori in nessun caso possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.
Casi di riapertura della procedura di liquidazione
Entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, laddove risulti che nel patrimonio del debitore esistano attività o garanzie tali da poter soddisfare almeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi, il tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 237 può ordinare la riapertura della liquidazione giudiziale già chiuso, richiamando o nominando di nuovo gli organi della procedura (curatore e giudice delegato), tenendo conto, per quanto concerne il comitato dei creditori, anche dei nuovi creditori.
