La fase di accertamento ha la finalità di identificare i creditori che hanno un titolo anteriore alla procedura e che quindi possono partecipare alla procedura. Con l'ammissione al passivo il creditore acquisisce il diritto di partecipare al riparto dell'attivo, che si realizza con la liquidazione dei beni del debitore.
Tale fase viene disciplinata nella parte I, Titolo V, Capo III del Codice.
Avviso ai creditori
L'avviso ai creditori è un atto dovuto da parte del curatore. Secondo il disposto dell'art. 200 infatti, il curatore, dopo aver esaminato le scritture contabili e tutte le altre fonti di informazione sull'impresa, è tenuto a comunicare "senza indugio" sia ai creditori del debitore che ai titolari di diritti reali o personali, su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dello stesso, a mezzo di raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
- la possibilità di partecipare al concorso trasmettendo domanda di ammissione secondo le modalità indicate nel successivo art. 201;
- la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui presentare le domande;
- ogni informazione utile per agevolare la presentazione delle domande stesse;
- che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Istanza di ammissione al passivo
L'art. 201 dispone che "Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo".
Il ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, deve contenere, a pena di inammissibilità:
- l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione);
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni sulla procedura, con l'onere di comunicare al curatore ogni eventuale variazione.
Al ricorso occorre allegare i documenti che dimostrano il diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene, mentre l'originale del titolo di credito va depositato presso la cancelleria del Tribunale.
Progetto di stato passivo ed esecutività
Ex art. 203., una volta esaminate le domande di ammissione al passivo, il curatore deve predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno conclusioni motivate ed eccependo gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere ovvero l'inefficacia dei titoli stessi, anche la relativa azione è prescritta.
A questo punto il curatore deposita il progetto di stato passivo in cancelleria, corredato dalle relative domande, almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame, trasmettendolo, nello stesso termine, ai creditori e ai titolari degli altri diritti, per la disamina e la presentazione di eventuali osservazioni scritte o documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza.
Udienza di verifica
All'udienza per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ogni domanda, tenendo conto delle conclusioni formulate, delle eccezioni del curatore e di quelle rilevabili d'ufficio o formulate dagli altri interessati o dal debitore (su sua richiesta), accogliendo, infine o respingendo, in tutto o in parte, con decreto succintamente motivato, le domande proposte.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
Concluso l'esame delle istanze, il giudice delegato forma quindi lo stato passivo e ne dichiara l'esecutività con decreto depositato in cancelleria. Immediatamente dopo il curatore deve darne comunicazione a tutti i ricorrenti, informandoli altresì del diritto di proporre opposizione, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda.
Le impugnazioni
Per quanto concerne la fase delle impugnazioni, l'art. 206. prevede che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione, per contestare, rispettivamente:
- l'accoglimento parziale o il respingimento della domanda (da parte dei creditori o dei titolari di altri diritti sui beni del debitore);
- l'accoglimento della domanda di un creditore (da parte del curatore o degli altri creditori ed interessati);
- ovvero per chiedere, una volta decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, la revoca del provvedimento di accoglimento o di rigetto se determinato da falsità, dolo o errore.
In ogni caso, le contestazioni si propongono con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale, a seguito del quale il presidente fisserà, con decreto, l'udienza di comparizione.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, contro il quale è proponibile ricorso per cassazione.
