Programma di liquidazione
A norma dell'art. 213, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, che è legittimato a proporre modifiche.
Il programma di liquidazione è uno strumento con cui il legislatore mira a soddisfare il più possibile i creditori.
Definito "atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo", il programma deve specificare:
- i criteri e le modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
- le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio;
- gli esiti delle liquidazioni già compiute;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda;
- le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.
Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo, potendo anche presentare un supplemento al piano di liquidazione.
Prima dell'approvazione del programma, inoltre, il curatore, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, può procedere alla liquidazione di beni, laddove dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori, ovvero, rinunciare ad acquisire all'attivo o a liquidare uno o più beni, se tali attività appaiono manifestamente non convenienti.
Una volta predisposto il programma esso deve essere trasmesso dal curatore ai creditori o al presidente del comitato che dovrà convocare l'organo, che potrà:
- approvare il piano motivando la decisione;
- o approvarlo con proposta di modifica. In questo caso il piano si intende approvato se il curatore provvede alla modifica richiesta dal comitato.
Una volta approvato in via definitiva, il programma è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi. A questo punto spetta al curatore procedere alle vendite e agli altri atti di liquidazione, con l'obbligo di informare giudice e comitato dei creditori degli esiti.
Gli artt. 214 e ss. si occupano, quindi, di dettare le regole da seguire a seconda del tipo di vendita da effettuare (ad esempio, dell'intera azienda o di suoi rami, oppure di beni e rapporti in blocco, ecc.).
il Giudice può sospendere, su istanza di determinati soggetti, le operazioni di vendita se ricorrono gravi e giustificati motivi e di impedire che la vendita si perfezioni se il prezzo offerto è inferiore rispetto a quello ritenuto giusto, per le condizioni di mercato.
Inoltre, il giudice delegato ha il compito di provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, mentre il tribunale con decreto stabilisce la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale, somma da prelevare sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Distribuzione dell'attivo
Per quanto riguarda il procedimento di ripartizione, in base all'art. 220 ss., il curatore mantiene l'obbligo di presentare, ogni quattro mesi, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, accantonate quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, dopo aver sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito in cancelleria del progetto medesimo e provvede affinché ne abbiano conoscenza tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi.
Qualora quest'ultimi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, non abbiano proposto reclamo contro il riparto, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono stati tempestivamente proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con riserva delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone anche sulla.
Il codice prevede che on si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma.
Infine, l'art. 221 del codice, ripropondendo lo schema del 111 L.F., si occupa di indicare l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, chiarendo che queste saranno erogate:
- in primis, per il pagamento dei crediti prededucibili (ovvero, quelli qualificati da una specifica disposizione di legge o sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali);
- successivamente, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- infine, per il pagamento dei creditori chirografari (non assistiti da una delle cause legittime di prelazione), in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori ammessi con prelazione, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti.
