Esercizio provvisorio dell'impresa

Analisi delle ipotesi di esercizio provvisorio dell'impresa a seguito delle modifiche introdotte ad opera del codice della crisi di impresa e di insolvenza

La disciplina dell'esercizio provvisorio dell'impresa è stata oggetto di modifiche ad opera del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rispetto alla precedente formulazione ad opera della legge fallimentare.

Ipotesi di cessazione dei esercizio provvisorio dell'attività di impresa

Ai sensi dell'art. 211 del codice, l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa in presenza di determinate condizioni.

in particolare, si fa riferimento alle ipotesi in cui:

  • il Tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori;
  • il Giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata;

Con riferimento alla precedente procedura fallimentare la sentenza n. 22274/2017 della Corte civile di Cassazione aveva precisato che: “Questa Corte, con la sentenza n. 4303/012, ha già affermato che, ai sensi dell'art. 104 I. fall., mentre sono sempre prededucibili i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio, quelli sorti anteriormente al fallimento che derivino da un contratto ad esecuzione periodica o continuata ancora pendente alla data della sentenza dichiarativa, sono o meno prededucibili a seconda che, al termine di detto esercizio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto medesimo".

Il curatore alla fine di ogni semestre o alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio è tenuto a presentare in cancelleria un rendiconto dell'attività, nonché ad informare senza indugio, sia il giudice delegato che il comitato dei creditori, di eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sulla prosecuzione dell'esercizio stesso.

In ogni caso, se il comitato dei creditori, dietro convocazione del curatore, una volta informato sull'andamento della gestione, non ravvisi l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Resta ferma, inoltre, la facoltà del tribunale di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio, non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Affitto dell'azienda o di suo rami

Il successivo art. 212 del codice, inoltre, disciplina la procedura per l'affitto dell'azienda o di singoli rami della stessa, prevedendo che, anche prima della presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato di sorveglianza, il giudice delegato autorizzi "l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa" e comunque per una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

La scelta dell'affittuario viene effettuata dal curatore sulla base di stima - assicurando adeguate forme di pubblicità, massima informazione e partecipazione degli interessati - tenendo conto oltre che dell'ammontare del canone offerto anche delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

La Corte civile di Cassazione, con sentenza n. 23581/2017, in merito alla precedente formulazione della disciplina contenuta nell'articolo 104 bis della legge fallimentare prevedeva che “… stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c.: il che val quanto dire, per l'appunto, che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario.