Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Civile » Provvedimenti anticipatori di condanna

Provvedimenti anticipatori di condanna

In alcuni casi, il giudice istruttore può emettere dei provvedimenti anticipatori di condanna, ad esempio per il pagamento di somme non contestate

Guida di procedura civile

Il giudice istruttore, secondo quanto disposto dall'articolo 186 c.p.c., dà in udienza, o nei cinque giorni successivi, i provvedimenti che ritiene opportuni, circa le domande e le eccezioni delle parti.

Agganciandosi a tale disposizione, e al fine di consentire una tutela più rapida per chi vuol far valere un suo diritto in giudizio, il legislatore, negli articoli seguenti, ha previsto che, in alcune ipotesi, il giudice possa adottare dei provvedimenti di condanna già nel corso del giudizio, anticipando così in tutto o in parte gli effetti della sentenza di condanna. 

Provvedimenti anticipatori di condanna: pagamento di somme non contestate

Uno di questi provvedimenti è costituito dall'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, di cui all'art. 186-bis c.p.c..

Tale norma prevede che, su istanza di parte, "il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione".

Si tratta di un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo e che conserva la sua efficacia anche nel caso in cui il processo si estingua.

Esso è poi, naturalmente, revocabile e, in quanto tale, soggetto alla disciplina di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma, c.p.c..

Provvedimenti anticipatori di condanna: ingiunzione di pagamento o di consegna

Un altro provvedimento anticipatorio di condanna è costituito dall'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna che, secondo quanto previsto dall'art. 186-ter c.p.c., le parti possono chiedere al giudice istruttore di pronunciare in ogni stato del processo.

La richiesta è ammissibile sino al momento della precisazione delle conclusioni e se del diritto fatto valere si dia prova scritta o se esso dipenda da una controprestazione o da una condizione e vengano offerti elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Se l'istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando termine per la notificazione.

Laddove la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione sia contumace, l'ordinanza le deve essere notificata nel termine di sessanta o di novanta giorni dalla pronuncia, a seconda che la notificazione debba avvenire o meno nel territorio della repubblica, e deve contenere l'espresso avvertimento che essa diventerà esecutiva ove la parte non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica.

Provvisoria esecuzione 

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641 per l'accoglimento della domanda di ingiunzione e può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato o anche se vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore. In quest'ultimi due casi, però, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

La provvisoria esecuzione può infine essere concessa nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta e limitatamente alle somme non opposte, ove la controparte non sia rimasta contumace.

In ogni caso, la provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di essa o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

Anche l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili.

Inoltre, se il processo si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva.

Con l'ordinanza ingiuntiva è, infine, possibile iscrivere ipoteca giudiziale.

Provvedimenti anticipatori di condanna successivi alla chiusura dell'istruzione

L'ultimo provvedimento anticipatorio di condanna previsto dal codice di rito, e disciplinato all'articolo 186-quater, è quello costituito dall'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.

In sostanza si prevede che, una volta completata la fase istruttoria, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre il pagamento ovvero la consegna o il rilascio. Ciò nei limiti entro i quali il giudice ritenga già raggiunta la prova.

Con l'ordinanza in esame si provvede anche circa le spese processuali.

L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione costituisce titolo esecutivo. Essa, tuttavia, può essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, però, dopo che l'ordinanza in esame viene pronunciata il processo si estingue, essa acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

Allo stesso modo tale efficacia è acquistata se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.

Aggiornamento: novembre 2019