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La riduzione del pignoramento

Guida di procedura civile
In cosa consiste la riduzione del pignoramento, come è disciplinata, quali sono i suoi effetti e in cosa è simile al rimedio ex art. 546 c.p.c.


In materia di esecuzione forzata, il creditore ha facoltà di pignorare al debitore beni aventi un valore eccedente rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, al fine di evitare abusi nell'uso della procedura espropriativa, con conseguenze eccessivamente pregiudizievoli a danno del debitore, la legge appresta, in favore di quest'ultimo, lo strumento della "riduzione del pignoramento". 

Cos'è la riduzione del pignoramento


Ex art. 496 del Codice di Procedura civile, infatti, il debitore, nelle ipotesi in cui il valore dei beni pignorati sia superiore rispetto a quanto necessario per assicurare la garanzia del credito e all'importo delle spese e dei crediti per cui si procede, può richiedere al giudice la riduzione del pignoramento.

Procedimento di riduzione

Il rimedio, per espressa disposizione normativa, è attivabile sia su istanza di parte che d'ufficio, allorquando il giudice dell'esecuzione ravvisi una manifesta sproporzione tra i beni pignorati e l'importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni oggetto di pignoramento (quale risultante dalla valutazione dell'ufficiale giudiziario, dalla perizia di stima dell'esperto, ecc.).

La riduzione può essere domandata, o disposta ex officio, anche prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, la quale viene sospesa sino alla definizione del procedimento.

Il giudice dell'esecuzione, previa audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, provvede con ordinanza, di accoglimento o rigetto, impugnabile con le forme dell'opposizione previste dall'art. 617 c.p.c.


La giurisprudenza sulla riduzione del pignoramento

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento, escludendo dall'esecuzione i beni aventi valore eccedente il credito, può anche pronunciarsi sulla condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, in caso di eccesso nell'utilizzo del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave (cfr. n. Cass. n. 18533/2007).

L'abuso dei mezzi di espropriazione, infatti, è fattispecie intrinsecamente diversa dalla facoltà attribuita al creditore di azionare il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, sino al completo soddisfacimento del proprio credito ex art. 483 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8576/2013; nel caso di specie, la Corte ha ribadito il divieto di frazionamento del credito basato sul medesimo titolo in più parti, tale da generare differenti procedure esecutive e un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, non giustificata da esigenze di tutela effettiva del credito).

La stessa disposizione di cui all'art. 483 c.p.c., proprio al fine di limitare sproporzionati disagi al debitore, prevede che, in caso di opposizione dello stesso esecutato, il giudice dell'esecuzione possa, con ordinanza, limitare l'espropriazione ai mezzi più idonei o più fruttuosi, scelti dal creditore, ovvero, in mancanza, da egli stesso fissati.

Effetti della riduzione e analogie con l'articolo 546 c.p.c.

Una volta disposta la riduzione del pignoramento, alcuni beni vengono "liberati" da esso e il debitore esecutato può tornare a disporne liberamente.

Si segnala che il codice di rito prevede uno strumento analogo a quello della riduzione del pignoramento.

Si tratta, in particolare, di quanto disciplinato dal secondo comma dell'articolo 546 c.p.c., il quale, nel caso di pignoramento di una pluralità di crediti nei confronti di più terzi debitori, dà al debitore la possibilità di chiedere che i pignoramenti siano ridotti o che taluno di essi venga dichiarato inefficace.

Aggiornamento: dicembre 2019