Notifica dell'atto di citazione

Guida alla notifica dell'atto di citazione: effetti delle notifica, tipologie di notifica, indicazioni pratiche per la notifica telematica e notifica plurima

Una volta predisposto e sottoscritto dal difensore (o dalla parte qualora stia in giudizio personalmente) pur essendo "perfetto" nel suo duplice contenuto di domanda al giudice e di chiamata del convenuto (vocatio in ius), per avere efficacia giuridica, data la sua natura recettizia, l'atto di citazione deve essere portato a conoscenza del destinatario nei modi stabiliti dalla legge.

Notifica dell'atto di citazione: i termini

La notifica dell'atto di citazione va fatta tenendo conto dei termini fissati dal codice di rito. Secondo quanto dispone l'art. 163-bis del codice di procedura civile, infatti, "tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero".

La stessa norma prevede però la possibilità di richiedere l'abbreviazione dei termini fino alla metà nel caso in cui la causa richieda una pronta spedizione.

Gli effetti della notifica dell'atto di citazione

L'atto di citazione (in quanto atto che dà vita al rapporto processuale) produce i suoi effetti giuridici dal momento della sua notificazione.

Si parla di effetti processuali e sostanziali.

Effetti processuali della notifica della citazione

Per quanto riguarda gli effetti di natura processuale, la notifica dell'atto di citazione comporta, innanzitutto, la pendenza della lite.

Alla litispendenza conseguono, poi, ulteriori effetti, come, ad esempio, la determinazione dell'oggetto della domanda, gli istituti della continenza e della connessione, la cd. perpetuatio iurisdictionis (ovverosia il fatto che la giurisdizione e la competenza si determinano in relazione allo stato di fatto al momento esistente, senza che a nulla rilevino mutamenti successivi al momento in cui la domanda è proposta) e la cd. perpetuatio legitimationis (in base alla quale, se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie).

Effetti sostanziali della notifica della citazione

Per quanto riguarda, invece, gli effetti di natura sostanziale, la notifica della citazione comporta principalmente l'interruzione della prescrizione.

A prescindere dalla durata del processo, dal giorno in cui l'atto di citazione è stato notificato alla controparte, i termini di prescrizione  si interrompono e ogni nuovo termine decorrerà solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

A norma dell'art. 2943 c.c. infatti "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio".

E si noti che l'interruzione si verifica anche se il giudice davanti al quale si è instaurato il giudizio risulta essere incompetente.

Oltre all'interruzione della prescrizione, rilevano quali ulteriori effetti sostanziali della domanda anche la produzione di interessi su interessi e quelli connessi a fattispecie specifiche, come, ad esempio, l'impossibilità che il contraente inadempiente adempia alla propria obbligazione dopo che la domanda di risoluzione sia stata proposta.

La notifica cartacea dell'atto di citazione con l'ufficiale giudiziario

Ai fini delle esigenze della notificazione, l'atto di citazione va predisposto in almeno due copie (oltre ad una terza copia da inserirsi nel fascicolo d'ufficio).

La notificazione deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle norme fissate dal codice di rito (essendo qualificata come inesistente, in quanto inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, la notifica effettuata mediante consegna materiale al convenuto da parte dell'attore dell'atto di citazione, (cfr. Cass. n. 9772/2005) tramite consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Sia l'originale che la copia notificata dell'atto di citazione devono essere sottoscritte. La notifica può essere richiesta sia a mano che a mezzo posta, a seconda della distanza del domicilio del convenuto.

La relata di notifica

La certificazione dell'avvenuta notifica prende il nome di relata di notifica ed è redatta a cura dell'ufficiale giudiziario in calce all'originale e alla copia dell'atto da notificare (di norma è predisposta dall'avvocato).

La relata di notifica contiene l'indicazione della persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualifica (es. coniuge convivente) e il luogo della consegna.

Se la notificazione non va a buon fine, nella relata di notifica devono essere indicati i motivi dell'omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall'ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

L'attività posta in essere dall'ufficiale giudiziario - che si sostanzia nella redazione della relata di notifica e nella consegna della copia dell'atto da notificare - assume un particolare rilievo visto che è solo dal perfezionamento della notifica che scaturisce tutta una serie di effetti giuridici come quello, ad esempio, della interruzione della prescrizione del diritto oggetto della domanda giudiziale.

Notifica dell'atto di citazione a mezzo pec

La notificazione dell'atto di citazione può eseguirsi anche a mezzo posta elettronica certificata, a cura dell'avvocato dell'attore. A tal fine è però indispensabile che l'indirizzo pec del destinatario risulti dai pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e, quindi, quando il mittente riceve sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c..

La relata di notifica, in questo caso, è redatta e firmata direttamente dall'avvocato notificante.

Aspetti pratici della notifica telematica

Ai fini della composizione e dell'invio della notifica via pec occorre seguire una serie di passaggi preliminari.

Operazioni preliminari

Il primo passo consiste nel predisporre l'atto di citazione in formato pdf. Sia che lo stesso nasca come file digitale (ovvero redatto con un programma di videoscrittura, come Word, ad esempio), sia che lo stesso sia ottenuto dalla scansione di un originale cartaceo, l'atto da notificare va salvato in formato pdf (mediante l'apposita funzione inserita in diversi programmi di videoscrittura oppure scaricando uno dei software disponibili gratuitamente online). Una volta creato il pdf, l'atto andrà sottoscritto digitalmente (tramite l'apposito kit di firma digitale).

A questo punto occorre predisporre per l'invio della pec anche la procura alle liti che può essere creata digitalmente, firmata dal cliente con firma digitale (qualora lo stesso ne sia munito) e controfirmata sempre digitalmente dall'avvocato, oppure, se sottoscritta "manualmente" dal cliente, scansionata e salvata in pdf, e quindi sottoscritta digitalmente (ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994).

Il terzo passaggio è la predisposizione della relata di notifica, redatta su documento informatico separato rispettando il contenuto minimo previsto dall'art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53/1994 e necessariamente sottoscritta con firma digitale.

Qualora l'atto di citazione e la procura alle liti (ovvero uno solo dei due) siano stati "estratti" (ossia trasformati digitalmente tramite scansione) da un originale analogico, la relata di notifica dovrà contenere anche l'asseverazione di conformità delle copie telematiche all'originale dell'atto da notificare (art. 3 bis, comma 2, l. n. 53/1994).

L'invio della pec

Compiute queste operazioni preliminari, si può procedere quindi con l'invio della pec.

Nella composizione del nuovo messaggio di posta elettronica certificata, oltre all'indirizzo pec del destinatario, occorrerà indicare nell'oggetto la frase "Notificazione ai sensi della l. n. 53/1994" e quindi allegare i tre file in pdf firmati digitalmente (atto di citazione, procura alle liti, relata di notifica) e procedere con l'invio.

Se la mail è andata a buon fine, il notificante riceverà due messaggi di conferma: una ricevuta di accettazione (RAC), inviata dal proprio gestore pec, e una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) inviata, invece, dal gestore pec del destinatario.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994, la notifica si intende eseguita al soggetto destinatario, nel momento in cui viene generata la RdAC, che certifica sia la data che l'ora della consegna.

Una volta generate entrambe le ricevute di avvenuta accettazione e consegna, la notifica è perfezionata e qualsiasi inconveniente lamentato dal destinatario sarà ininfluente sulla validità della stessa (cfr. Cass. n. 15070/2014).

La notifica plurima dell'atto di citazione

Sei i convenuti sono più di uno, la notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutti, mediante la consegna di una copia a ciascuno di loro. Su ogni copia e sull'unico originale, l'ufficiale giudiziario (o l'avvocato se la notifica avviene via pec) stende la relata di notifica.

In base a quanto dispone l'art. 165, 2° comma c,p.c., se la citazione è notificata a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Secondo la giurisprudenza, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, in caso di notifica a più parti, decorre dalla prima notifica e non dall'ultima (Cass. SS.UU. n. 10864/2011).

I termini a comparire

Nella notifica dell'atto di citazione, l'attore dovrà avere cura di rispettare i termini a comparire indicati dall'art. 163-bis c.p.c., secondo il quale tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere almeno 90 giorni, se l'atto è notificato in Italia, e 150 giorni se la notifica è effettuata all'estero.

Ai fini del computo di tale termine, i giorni si intendono "liberi", con la conseguenza che: 

  • non si terrà conto né del dies a quo né del dies ad quem
  • se la data indicata per l'udienza coincide con un giorno festivo, viene prorogata automaticamente al primo giorno non festivo;
  • si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., SS.UU., n. 14699/2003; Cass. n. 5435/1999; App. Napoli 28.1.2013).

L'inosservanza dei termini minimi di comparizione ex art. 163-bis c.p.c., comporta la nullità dell'atto di citazione, rilevabile d'ufficio, salva la sanatoria per la costituzione del convenuto (Cass. n. 8716/1994; Cass. n. 1126/1988).

La nullità della notifica

Al ricorrere di alcune ipotesi, il nostro ordinamento prevede la nullità della notifica.

Essa, in particolare, si verifica:

  • se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia
  • se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notifica o sulla data della stessa.

A prevederlo è l'articolo 160 c.p.c., che tuttavia lascia salva l'applicazione degli articoli 156 e 157. Occorre comprendere, quindi, a cosa fanno riferimento tali disposizioni.

Rilevanza della nullità

L'articolo 156 c.c. riguarda la rilevanza della nullità e dispone che il giudice non può pronunciare la nullità per inosservanza delle forme del processo se non nei casi in cui la nullità è prevista dalla legge. Il giudice può pronunciarla se l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ma mai se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

E' proprio tale ultimo inciso a rilevare in maniera particolare con riferimento alla nullità  della notifica, che quindi non può essere pronunciata se, comunque, la notifica ha raggiunto il proprio scopo.

Nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo sia nulla, sono impediti l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che a nulla rilevi la possibilità che la nullità sia successivamente sanata.

Rilevabilità e sanatoria della nullità

La seconda norma richiamata dall'articolo 160 riguarda, invece, la rilevabilità e la sanatoria della nullità e prevede che questa, salvi i casi in cui la legge preveda la rilevabilità d'ufficio, possa essere pronunciata solo previa istanza di parte.

L'articolo 157 prosegue poi affermando che la nullità dell'atto per mancanza di un certo requisito può essere opposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito il requisito stesso, nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità, in ogni caso, non può essere mai opposta né dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.