I procedimenti sommari sono dei normali processi di cognizione, che però si caratterizzano per il fatto che la loro cognizione è semplificata rispetto a quella ordinaria.
Procedimenti sommari: la disciplina
Si tratta dei procedimenti disciplinati dagli articoli da 633 a 705 del codice di procedura civile di cui si è data ampia trattazione in queste guide con relativi fac-simili di ricorso:
- il procedimento per ingiunzione;
- il procedimento per convalida di sfratto;
- il sequestro giudiziario;
- il sequestro conservativo;
- i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto;
- i procedimenti di istruzione preventiva;
- l'accertamento tecnico preventivo;
- Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis;
- il procedimento sommario di cognizione;
- L'assunzione di testimoni a futura memoria;
- i procedimenti d'urgenza (Art. 700);
- i procedimenti possessori;
Tipologie di procedimenti sommari
Tendenzialmente si è soliti distinguere due tipologie di procedimenti sommari: i procedimenti sommari in senso stretto e i procedimenti sommari cd. cautelari.
I procedimenti sommari in senso stretto
I procedimenti sommari in senso stretto sono quelli che, rispetto al processo di cognizione ordinario disciplinato dal libro II del codice di procedura civile, presentano modalità di attuazione del contraddittorio e di gestione del procedimento differenti, ma il cui effetto di accertamento è quasi completamente assimilabile a quello ordinario, nonostante derivi da una cognizione sommaria.
Vi rientrano i procedimenti di ingiunzione, i procedimenti per convalida di sfratto, nonché i procedimenti sommari di cognizione.
Proprio questi ultimi si caratterizzano, rispetto alle altre tipologie di procedimento sommario, per il fatto che rappresentano una forma di tutela facoltativa e alternativa per qualsiasi situazione sostanziale che possa essere tutelata anche con un modello di cognizione ordinario. Questi, inoltre, sono stati oggetto di importante riscrittura ad opera della riforma Cartabia che, a seguito dell'abrogazione degli art. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., ha inserito all’interno del Libro II, Titolo I, Capo III quater, dagli artt. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies c.p.c.
Tutti gli altri, invece, rappresentano forme di tutela tipica per determinate situazioni.
La finalità perseguita, in ogni caso, è quella di anticipare il più possibile l'efficacia esecutiva del provvedimento conclusivo laddove le particolari circostanze lo consentano.
I procedimenti sommari cautelari
I procedimenti sommari cautelari, invece, sono quelli che, al contrario del procedimento ordinario, non sono caratterizzati da una natura strettamente cognitiva, ma presentano le peculiarità strutturali e funzionali delle esigenze cautelari che vanno a soddisfare.
Tale tipologia di procedimenti sommari, inoltre, si caratterizza per il fatto di avere una natura strumentale rispetto alla tutela esecutiva e cognitiva.
Fanno parte di questa seconda categoria i sequestri, i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, i procedimenti di istruzione preventiva e i provvedimenti di urgenza.
Benché il codice di procedura civile non li ricomprenda espressamente in tale categoria e benché non abbiano una specifica natura cautelare, anche i procedimenti possessori vengono ricondotti da molti autori tra i procedimenti sommari cautelari.
Essi, in ogni caso, rientrano fuor di dubbio nella macrocategoria dei procedimenti sommari.
La tutela sommaria e i provvedimenti
Occorre da ultimo mettere in evidenza che i procedimenti sommari possono apprestare una triplice tutela:
- di condanna;
- costitutiva;
- di mero accertamento.
Deve sottolinearsi, poi, che essi possono dare origine a tre distinti provvedimenti:
- autonomi;
- cautelari;
- di volontaria giurisdizione.
