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Consulenza tecnica preventiva

La consulenza tecnica preventiva è un procedimento disciplinato dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, da non confondere con l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, che è invece disciplinato dall'art. 696

Consulenza tecnica preventiva: quando chiederla

La consulenza tecnica preventiva può essere richiesta quando si intenda procedere all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti che derivano dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito.

A tal fine, il presidente del tribunale o il giudice di pace nomina un consulente d'ufficio che compie tutti gli accertamenti necessari ma, prima di depositare la sua consulenza, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Conciliazione delle parti

Se, all'esito di tale tentativo, le parti si conciliano, di tale conciliazione si forma processo verbale (esente da imposta di registro), al quale il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai fini sia dell'espropriazione, sia dell'esecuzione in forma specifica, sia dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Consulenza tecnica preventiva e giudizio di merito

La conciliazione, tuttavia, potrebbe anche non riuscire, ma ciò non vuol dire che il procedimento di consulenza tecnica preventiva sia risultato inutile, anzi: se la conciliazione non riesce, la relazione del consulente d'ufficio può essere acquisita nel successivo giudizio di merito, a semplice richiesta di una delle parti.

Aggiornamento novembre 2022

Vedi anche:

Fac-simile di ricorso consulenza tecnica preventiva
- Accertamento tecnico preventivo (guida con fac-simile)