Le società per azioni rappresentano il modello più complesso delle società di capitali. Il Codice civile le disciplina dall'art. 2325 fino all'art. 2451 c.c.
Cos'è la società per azioni
La società per azioni costituisce la più rilevante e diffusa tipologia di società di capitali e il modello base. Essa gode di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, rispondendo delle proprie obbligazioni esclusivamente con il capitale sociale, che, peraltro, non può essere inferiore a euro 50.000,00.
Le azioni
La partecipazione dei soci è rappresentata da azioni, che vanno a costituire il capitale sociale e che si caratterizzano per poter circolare liberamente e per essere uguali, indivisibili e inscindibili. Proprio queste ultime caratteristiche rendono possibile la comproprietà di una medesima azione da parte di più soggetti.
Le azioni conferiscono al loro proprietario il diritto di essere socio e di partecipare alla vita della società e possono circolare in maniera semplificata rispetto alle quote, in quanto la dottrina dominante le riconduce alla categoria dei titoli di credito.
Generalmente, ma non obbligatoriamente, in ogni azione è indicato il valore nominale, che costituisce la frazione di capitale sociale da esse rappresentata e che è uguale per ognuna.
Le tipologie di azioni
Esistono diverse tipologie di azioni, ovverosia le azioni ordinarie, quelle privilegiate, quelle di risparmio, quelle a voto limitato e quelle postergate nelle perdite; vi sono poi le azioni al prestatore di lavoro, quelle riscattabili e quelle collegate all'attività sociale.
Esse possono essere sottoscritte con contratto alla presenza di un notaio e di tutti i soci fondatorio per pubblica sottoscrizione.
E' opportuno specificare, infine, che le azioni possono essere sottoposte a sequestro, date in pegno o essere oggetto di usufrutto.
La costituzione di una Spa
La società per azioni può essere costituita per contratto o atto unilaterale.
L'atto costitutivo è redatto per atto pubblico e deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede; la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra di essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; la durata della società, ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Affinché la costituzione sia valida è necessario che il capitale sociale sia sottoscritto per intero; che il 25% dei conferimenti in denaro siano versati presso un istituto di credito; che sussistano le autorizzazioni e le condizioni richieste dalle leggi speciali; che l'omologazione sia sottoposta a controllo giudiziario e che vi sia l'iscrizione nel registro delle imprese.
La nullità della società, tuttavia, può essere dichiarata solo se l'oggetto sociale sia illecito, l'atto costitutivo non sia stipulato nella forma dell'atto pubblico o in esso manchino i necessari riferimenti alla denominazione sociale, ai conferimenti e all'ammontare del capitale sociale, all'oggetto sociale.
Ai sensi dell'art. 2330 c.c., l'atto costitutivo deve essere comunicato al notaio che, entro 10 giorni dalla ricezione, deve provvedere a depositarlo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In mancanza, i medesimi adempimenti possono essere compiuti direttamente da ciascun socio.
I patti parasociali
I soci possono regolare la loro partecipazione alla società e stabilizzarne gli assetti proprietari e il governo attraverso degli appositi patti, detti parasociali, che rimangono al di fuori dell'atto costitutivo.
Il legislatore ha previsto alcune tipologie di patti parasociali, senza tuttavia voler rendere la loro elencazione esaustiva. Si tratta dei sindacati di voto, dei sindacati di blocco e dei sindacati di concerto. I primi hanno ad oggetto le modalità di esercizio del voto in assemblea e servono a rafforzare la posizione di quei soci che da soli non avrebbero sufficiente potere decisionale; i secondi limitano la cessione delle azioni a soggetti terzi allo scopo di mantenere omogenea la compagine sociale; i terzi sono quelli volti all'esercizio di una posizione dominante all'interno della società.
Gli organi della società per azioni
I soggetti che operano all'interno delle S.p.a. sono diversi e alcuni di essi sono solo eventuali: i soci fondatori, i soci promotori, l'assemblea degli azionisti, gli amministratori, i direttori generali, il collegio sindacale, il revisore legale dei conti. Lo Statuto può disporre che l'amministrazione e il controllo della società vengano affidati a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza o a un consiglio di amministrazione e un comitato.
I principali organi societari vengono distinti nelle seguenti tipologie:
- organo deliberativo: è l'assemblea dei soci, che viene convocata per prendere le decisioni di maggiore rilievo verso l'esterno. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e alle stesse possono prendere parte tutti o alcuni soci. La disciplina della convocazione dell'assemblea che il codice civile detta per le s.p.a vale anche per gli altri tipi di società di capitali;
- organo amministrativo: nel sistema monistico può essere un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione, mentre nel sistema dualistico tale funzione può essere svolta da un consiglio di gestione a cui si affianca un consiglio di sorveglianza;
- organo di controllo: nel modello tradizionale è rappresentato dal collegio sindacale, nel sistema dualistico dal consiglio di sorveglianza, in quello monistico da un comitato che si occupa del controllo della gestione.
Tipologie di S.p.a.
Le S.p.a. si distinguono nelle seguenti tipologie particolari:
- società che ricorrono al capitale di rischio, distinte a loro volta in società quotate in borsa (a ristretta base azionaria e con azionariato diffuso) e società non quotate in borsa;
- le società che non ricorrono al capitale di rischio e che per questo sono formate da un numero di soci piuttosto ristretto.
