Le società di capitali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2325 e ss. c.c., possono rivestire diverse forme, ma l'elemento comune è l'autonomia patrimoniale perfetta fatta eccezione per i soci accomandatari delle S.a.p.a.
- Cosa sono le società di capitali
- Quali sono le società di capitali
- Titoli azionari
- Titoli obbligazionari
- Disciplina delle società di capitali
- Caratteristiche generali delle società di capitali
- Autonomia patrimoniale perfetta
- Responsabilità limitata dei soci
- Amministrazione scollegata dalla qualità di socio
- Gestione collegiale maggioritaria
- Organizzazione interna
- Come nascono le società di capitali
- Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
- Differenza tra società di persone e società di capitali
- Quando è il caso di scegliere una società di capitali
Cosa sono le società di capitali
Le società di capitali sono quelle in cui l'elemento distintivo è rappresentato dal capitale, che prevale, rispetto alle persone che ne fanno parte. Per questo spesso se ne parla in contrapposizione alle società di persone, in cui invece a prevalere è proprio l'elemento personale, rappresentato dai soci che ne fanno parte.
Quali sono le società di capitali
Le società di capitali possono rivestire le seguenti forme giuridiche:
- società per azioni;
- società per azioni uni-personale;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata uni-personale;
- società a responsabilità limitata semplificata.
Titoli azionari
Dal nome delle varie tipologie societarie emerge la centralità dei titoli azionari che compongono il capitale delle s.p.a e delle s.a.p.a. E' proprio in base al possesso delle azioni che i soci possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee, partecipare agli utili e alle perdite, sottoscrivere aumenti di capitale e acquisire una parte del patrimonio netto in caso di liquidazione.
Vero è che i titoli azionari non sono tutti uguali. Esistono ad esempio le azioni privilegiate, che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee straordinarie, le azioni di risparmio, che non contemplano il diritto di voto o le azioni speciali previste appositamente dallo statuto della società.
Titoli obbligazionari
Ai titoli azionari si affiancano i titoli obbligazionari che però, la cui emissione, in base a quanto previsto all'art. 2410 c.c, deve essere deliberata dagli amministratori se la legge o lo statuto non dispongono diversamente.
Tali emissioni inoltre, che possono avere ad oggetto titoli obbligazionari nominativi o al portatore, ai sensi dell'art. 2412 c.c., possono essere emesse nei limiti della "somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio."
Disciplina delle società di capitali
A disciplinare le società di capitali è il codice civile nel titolo V, che al capo V (artt. 2325 – 2451) contiene la regolamentazione delle società per azioni (s.p.a), al capo VI (artt. 2452- 2461) quella delle società in accomandita per azioni (s.a.p.a) e al capo VII (artt. 2462-2483) delle società a responsabilità limitata (s.r.l).
La s.r.l. uni-personale è presente nel nostro ordinamento dal 1993 (D.lgs. n. 88/1993), mentre la s.p.a uni-personale è una novità introdotta con la riforma del diritto societario del 2003.
Caratteristiche generali delle società di capitali
Le società di capitali come abbiamo anticipato, si differenziano principalmente dalle società di persone perché in esse il capitale assume maggiore rilievo. Esso può essere rappresentato, a seconda della tipologia societaria adottata, da quote o titoli azionari. Le società di capitali però si distinguono anche per la presenza di altri elementi, vediamo quali
Autonomia patrimoniale perfetta
Nelle società di capitali l'elemento economico, rappresentato dal patrimonio e dal capitale, è quello che le caratterizza maggiormente. L'autonomia patrimoniale perfetta fa sì che delle obbligazioni della società infatti risponde solo la società, non i soci che ne fanno parte.
Coloro, quindi, che vantano dei crediti verso la società hanno la possibilità di aggredire solo il patrimonio della stessa per soddisfare i loro diritti. Questo perché il patrimonio dei soci è distinto rispetto a quello della società. Per cui se la società contrae dei debiti i soci rischiano solo quanto conferito o apportato all'interno della società.
Responsabilità limitata dei soci
Collegata e conseguente alla responsabilità patrimoniale perfetta è la responsabilità limitata dei soci. Essi godono infatti di una responsabilità limitata per quanto riguarda le obbligazioni sociali. La caratteristica della distinzione netta tra patrimonio societario e patrimonio dei singoli soci tecnicamente viene definita autonomia patrimoniale perfetta.
A questa regola fanno però eccezione le società in accomandita per azioni. In queste società infatti i soci vengono distinti in due categorie: i soci accomandanti e i soci accomandatari, la cui responsabilità in relazione alle obbligazioni societarie è assai diversa.
A stabilirlo è l'art. 2452 c.c, il quale dispone che: "Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni."
Nelle s.a.p.a la qualifica di socio accomandatario conferisce di diritto anche il diritto a rivestire la carica di amministratore, diversamente da quanto accade nelle altre società di capitali, in cui la carica di socio conferisce invece il diritto di eleggere gli amministratori della società.
Amministrazione scollegata dalla qualità di socio
Gestione collegiale maggioritaria
Organizzazione interna
Come nascono le società di capitali
Le società di capitali nascono in virtù di un accordo, che viene definito contratto societario o atto costitutivo.
Il contratto con cui si crea una società di capitali incontra il limite dalla tipicità, nel senso che non si possono far nascere tipi di società diversi da quelli espressamente previsti dal nostro ordinamento. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del contratto societario esso è, nella maggior parte dei casi, un contratto formale (tranne che per le società di fatto) consensuale, di durata, plurilaterale (o unilaterale per le s.r.l e le s.p.a uni-personali), con una comunione di scopo e aperto all'ingresso di altri soci.
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
La vita delle società di capitale si conclude con lo scioglimento e la liquidazione.
La fase dello scioglimento è disciplinata agli articoli 2484 -2486 c.c. Le società di capitali si possono sciogliere per diverse ragioni:
- raggiungimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- decorso del termine;
- riduzione del capitale sotto la soglia prevista dalla legge,
- deliberazione assembleare;
- errata collocazione delle quote o delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo statuto societario.
Lo scioglimento non deve essere solo deliberato dall'assemblea, esso deve essere iscritto anche nel registro delle imprese. Da questo momento esso produce i suoi effetti.
Dall'accertamento dello scioglimento fino alla fase successiva della liquidazione la società viene gestita dagli amministratori, che devono provvedere a conservare l'integrità del patrimonio, a meno che non si rendano necessari atti urgenti. In caso di ritardo o omissione da parte degli amministratori nel compimento dei compiti loro affidati, essi rispondono personalmente e solidalmente dei danni eventualmente in conseguenza subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi
Dalla liquidazione l'attività della società viene a cessare. La liquidazione, che potrà in ogni momento essere revocata, con effetto decorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, richiede la nomina dei liquidatori, che devono appunto liquidare la società esercitando i poteri conferiti dall'assemblea. In questa fase gli stessi devono mettere fine ai rapporti che la società ha con i terzi, pagarne i debiti, redigere il bilancio e, se residua qualcosa, ripartire l'attivo tra i soci in proporzione alle rispettive quote.
Conclusa la liquidazione la società viene cancellata dal registro delle imprese, formalità che fa perdere alla società la sua personalità giuridica.
E' opportuno precisare che una volta intervenuta l'estinzione della società, i creditori che siano rimasti insoddisfatti si possono rivalere nei confronti dei liquidatori, se ad essi è imputabile il loro mancato soddisfacimento. Viceversa i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.
Differenza tra società di persone e società di capitali
La differenza principale tra le società di persone e le società di capitali è rappresentata dal fatto che:
- nelle società di capitali delle obbligazioni contratte per la società risponde solo la società con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). I soci pertanto non rischiano nulla del proprio patrimonio personale;
- nelle società di persone invece, anche per il rilievo che viene dato alla figura del socio, delle obbligazioni della società rispondono anche i soci (autonomia patrimoniale imperfetta) solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice che rispondono solo neri limiti della quota conferita alla società).
Quando è il caso di scegliere una società di capitali
Le società di capitali comportano infatti non solo costi elevati per la loro costituzione, ma anche un impegno in termini di adempimenti fiscali e legislativi davvero considerevole.
Si prestano quindi a progetti ambiziosi, a soggetti che non hanno paura di fare squadra e di affrontare tutte quelle le difficoltà che strutture così complesse possono comportare.
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