Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

L’art. 87 stabilisce il principio generale secondo cui le udienze sono pubbliche a pena di nullità, ad eccezione di alcuni casi previsti dal secondo comma dell’art. 88 e cioè (Oltre agli altri casi espressamente previsti), i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali, il giudizio in materia di silenzio, il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, i giudizi di ottemperanza, i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio. Ad eccezione dei giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione delle misure cautelari collegiali, in tutti gli altri procedimenti per cui è prevista la camera di consiglio, tutti i termini  processuali sono dimezzati rispetto a quelli  del  processo  ordinario, tranne  quelli  per  la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio viene fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. L’ultimo comma dell’art. 87 precisa che la trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.