Termini e modalità dell'istruttoria
Secondo l’art. 68, il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori, stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione. Secondo l’art. 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova, viene delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. L’art.