Riti speciali: rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Dopo il giudizio di ottemperanza, il codice introduce alcune disposizioni sui riti speciali. Si comincia con il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi. L’art. 116 stabilisce che contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. In pendenza di un giudizio cui la richiesta  di  accesso  è connessa, il ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso, può  essere  proposto  con
istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   è assegnato    il    ricorso    principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza viene decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. L’amministrazione può essere rappresentata. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina  l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. L’ultimo comma dell’art. 116 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.