Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

Sulla base di quanto viene stabilito dall’art. 13 del codice, (che detta criteri in ordine alla ripartizione della competenza territoriale inderogabile), nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate il deposito del ricorso deve essere effettuato presso la segreteria della sezione  staccata. Secondo l’art. 47, comma 1, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata (ad eccezione dei casi prevista dall’art. 14 del codice, competenza funzionale inderogabile).
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione  staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1 (60 giorni). Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sull’eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile, udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9 e cioè le pronunce sulle istanze cautelari rese dal giudice dichiarato incompetente, perdono efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza ma le parti possono sempre riproporre le domande cautelari al giudice dichiarato competente (possono riproporre le domande cautelari alle sezioni staccate del Tar o alla sede centrale, in base a quanto stabilito dall’ordinanza emessa dal presidente del tribunale). Inoltre, come specifica l’ultimo comma dell’art. 47, salvo quanto previsto in merito alle misure cautelari, alla ripartizione esposta nell’art. 47, non si applica l’articolo 15 sul rilievo dell’incompetenza e sul regolamento di competenza.