Procedimento di ingiunzione

L’art. 118 fa espresso rinvio alle norme contenute nel codice di procedura civile. Come viene infatti espressamente stabilito, nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV del codice di procedura civile. La disposizione precisa poi che per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.