Misure cautelari

A norma dell’art. 98, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, dopo aver valutato i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell’art. 111 del codice del processo amministrativo. Il secondo comma dell’art 98 precisa che al si applicano le disposizioni sul procedimento cautelare, gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.